Divieto pubblicità gioco, CdS rinvia pronuncia in attesa di quella europea

Un concessionario di gioco online sanzionato dall'Agcom dovrà spettare la pronuncia della Corte di giustizia europea sulla compatibilità del divieto di pubblicità con le norme Ue. Merito al Consiglio di Stato a marzo 2026.
Scritto da Redazione

Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

Nuova puntata al Consiglio di Stato per la controversia che vede in campo un concessionario di gioco online per l'annullamento della sentenza del Tar Lazio che ha confermato la validità della deliberazione con cui l'Agcom- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla fine di aprile 2024 ha irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa di 388.453,92 euro per la violazione del divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti deciso di rinviare la decisione all'udienza del 19 marzo 2026.

Perché questo rinvio? Il Consiglio di Stato ha scelto di aspettare la pronuncia della Corte di gustizia europea, chiamata a stabilire se il divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità viola il diritto dell'Unione europea.

A marzo di quest'anno, come si ricorderà, Palazzo Spada ha demandato ai colleghi di stanza a Lussemburgo il compito di rispondere alla domanda posta da un operatore estero di gambling, sanzionato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la diffusione di spot promozionali di alcuni dei propri prodotti.

In particolare, la Corte di giustizia europea dovrà esprimersi sulle seguenti questioni.

“i) 'Se le disposizioni della Direttiva (Ue) 2015/1525, e, in particolare, gli artt. 1 e 5 operino anche qualora il servizio, avente le caratteristiche di cui all’art. 1, par. 1, lett. b), della Direttiva (Ue) 2015/1525, sia effettuato mediante un mezzo di radiodiffusione televisiva, come definita dall’art. 1, par. 1, lett. e), della direttiva (Ue) 2010/13, stante quanto disposto dall’art. 1, par. 2, della direttiva (Ue) 2015/1525';

ii) in caso di risposta affermativa al quesito sub i), 'Se la disposizione di cui all’art. 1, par. 1, lett. e), della direttiva (Ue) 2015/1535 si interpreti nel senso che essa ricomprenda nel proprio campo di applicazione una regola come quella applicata nel procedimento principale, e, in particolare, se debba intendersi come relativa specificatamente al servizio in quanto relativa a un requisito di natura generale relativo all’esercizio delle attività di servizio di cui all’art. 1, par. 1, lett. b), un divieto di pubblicità come applicato nel procedimento principale, posto da una normativa diversa da quella che regolamenta il servizio stesso, e se, quindi, una simile regola fosse sottoposta all’obbligo di notifica di cui all’art. 5 della medesima direttiva';

iii) in caso di risposte affermative ai quesiti sub i) e ii), 'Se l’omessa notifica ai sensi dell’art. 5 della direttiva (Ue) 2015/1535 sia invocabile da parte di un soggetto privato in un giudizio come quello principale e se, in caso di risposta affermativa e di accertamento della sussistenza della violazione, ciò comporti per il Giudice nazionale l’obbligo di dichiarare inefficace la disposizione del diritto interno, e ciò anche in un caso come quello oggetto del procedimento principale ove la regola interna riguarda, in ipotesi, un aspetto non estrinseco né centrale del servizio, e la sua non applicazione inciderebbe su valori e principi che sono tutelati dallo stesso diritto unionale, e, in particolare, la tutela del consumatore e la tutela della salute':

iv) 'Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 6 della Cdfue – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 4, par. 3, 5, par. 4, 49, 56, par. 1, e i principi di certezza del diritto, parità di trattamento, divieto di discriminazione e tutela dell’affidamento debbano essere interpretati nel senso che esso ostano ad una norma nazionale come quella applicata nel procedimento principale che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media'”.

Una pronuncia essenziale per tanti operatori sanzionati dall'Agcom per la violazione del divieto di pubblicità al gioco.