"Ad avviso del Collegio, sono fondati i primi due motivi di ricorso, a mezzo dei quali, con argomentazioni variamente atteggiate, parte ricorrente contesta la scelta dell’Adm di applicare le previsioni recate dall’art.13 Dlgs.n.41/2024 senza alcuna clausola transitoria, operando anche in danno dei concessionari attualmente in regime di proroga tecnica (come anche degli esercenti a questi collegati per la gestione della funzione di ricarica del conto di gioco), nelle more dell’avvio e della conclusione del procedimento di gara ad evidenza pubblica previsto dagli artt.6, co.3 e 23, co.3 Dlgs.n.41/2024 per l’affidamento delle nuove concessioni. "
Lo evidenzia il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso di un concessionario online contro la determinazione direttoriale con la quale l’Agenzia delle dogane e monopoli il 25 ottobre del 2024 ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, denominato Albo Punti vendita ricariche (Pvr).
La ricorrente, ricorda la sentenza, "avversa l’atto in questione sotto plurimi profili, sia di carattere generale (contestando, ad esempio, la scelta dell’Amministrazione di dare attuazione alla previsione recata dall’art.13 Dlgs.n.41/2024 anche in danno e confronto degli attuali concessionari), che particolare (contestandosi talune specifiche previsioni recate dalla delibera che, asseritamente, lederebbero le prerogative dei concessionari), in disparte la possibilità di investire la Corte costituzionale ovvero la Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine ad aspetti che farebbero dubitare della compatibilità stessa delle norme primarie con i principi costituzionali ed eurounitari".
LE DOGLIANZE – Questi di seguito i motivi di ricorso presentati dal concessionario online.
"Primo motivo: si contesta la decisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire l’Albo anche in relazione ai titoli concessori attualmente esistenti, in regime di proroga tecnica. Secondo la tesi di parte ricorrente, tutte le disposizioni del Titolo II del Dlgs.n.41/2024 possono trovare applicazione solo nei confronti dei concessionari di futura assegnazione, all’esito della gara pubblica (conforme ai dettami del Dlgs.n.36/2023) prevista dagli artt.6, co.3 e 23, co.3 Dlgs.n.41/2024. Fra l’altro, si contesta il fatto che siano state imposte delle nuove specifiche tecniche in assenza di prenotifica alla Commissione Europea secondo le procedure di cui alla direttiva Ue n.2015/15135.
Secondo motivo: l’immediata applicazione dell’Albo agli odierni concessionari si porrebbe altresì in frontale contrasto con i principi di stabilità e tutela del legittimo affidamento, espressamente sanciti dagli artt.3 e 4 Dlgs.n.41/2024.
Terzo motivo: si censurano alcune puntuali previsioni recate dalla summenzionata determinazione direttoriale, nella misura in cui: a) viene sancita la nullità dei contratti in essere tra concessionari ed esercenti (Pvr); b) si richiede il benestare dell’Adm sui nuovi contratti; c) si introduce il nuovo limite di ricarica (100 euro settimanali) di cui all’art.13, co.5 Dlgs.n.41/2024 senza alcuna disciplina transitoria, ai fini dell’approntamento dei necessari accorgimenti informatici; d) si impone l’immediato l’obbligo di registrazione all’Albo e di rinnovo annuale dell’iscrizione, dopo avere stabilito l’obbligo di pagamento della tassa di 100 euro per l’iscrizione, determinando quindi, in assenza, l’interruzione dell’attività in corso, in danno dei concessionari, dei Pvr (esercenti) e delle casse erariali.
Quarto motivo: si solleva, sotto plurimi profili, questione di legittimità costituzionale dell’art.13, co.5 Dlgs.41/2024, per eccesso di delega rispetto ai principi ed ai limiti fissati dall’art.15 della legge 111/2023, recante delega per 'il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici'”.
LA SENTENZA – Secondo i giudici amministrativi capitolini, è necessario " tenere conto, nell’interpretazione delle norme, del rispetto dei principi europei nell’ambito delle concessioni di gioco e, in modo particolare, di quelli di stabilità e legittimo affidamento. Del resto, l’art.4, co.3 Dlgs.n.41/2024 prevede espressamente che 'L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell'Unione europea. Conseguentemente è riconosciuta la rilevanza del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione'.
Ed ancora, il successivo comma 4, con norma di chiusura, recita: 'i principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicchè l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni'.
Sicchè, nell’interpretazione della previsione recata dall’art.13 Dlgs.n.41/2024, non può non tenersi conto del fatto che l’applicazione dell’obbligo di iscrizione all’Albo, imposto agli esercenti collegati agli odierni concessionari (con riflessi quindi anche per i concessionari stessi), determina, per quanto già chiarito, una perturbazione dell’equilibrio alla base della concessione (per la quale il concessionario versa un canone, allo stato, come noto, soggetto al vaglio della Corte di Giustizia Ue) ed al progetto finanziario ivi sotteso, comportando una modifica 'agli obblighi' del concessionario idonea, potenzialmente, ad alterare il sinallagma contrattuale, per via (soprattutto) dell’influenza sui margini di redditività, ed anche per effetto dell’incremento dei processi organizzativi che tanto il concessionario che l’esercente devono assicurare (si pensi alla clausola, di cui all’art.6, co.4 della determinazione impugnata, che impone la modifica dei contratti fra concessionari e Pvr e la successiva trasmissione, per l’approvazione, all’Adm)".
Quindi, in accoglimento del ricorso, "la disposizione direttoriale dell’Adm del 25 ottobre 2024, incluse eventuali modifiche e integrazioni, si intenderà annullata nella misura in cui si stabilisce l’immediata applicabilità dell’Albo Pvr, e del relativo regime, in confronto degli attuali concessionari, allo stato in regime di proroga tecnica (anziché a quelli selezionati con la gara ad evidenza pubblica di cui agli artt.6, co.3 e 23, co.3 D.Lgs.n.41/2024) ed agli esercenti (titolari dei Punti vendita ricariche) collegati a tali concessionari. Per l’effetto, in relazione alla predetta disposizione direttoriale, si dispone l’annullamento degli artt.9 e 10 (recanti, rispettivamente 'disposizioni transitorie e finali' e “entrata in vigore”), nella parte in cui impongono l’applicazione della determinazione in confronto dei concessionari in regime di proroga tecnica ed agli esercenti (titolari dei Punti vendita ricariche) collegati a tali concessionari.
Il testo integrale della sentenza del Tar Lazio è disponibile in allegato.