Bando gioco online, Cds respinge appello degli operatori: ‘No alla sospensione’

Il Consiglio di Stato rigetta l'appello proposto da alcuni operatori per la sospensione del bando per l'assegnazione delle concessioni di gioco online. Il testo integrale della sentenza.
Scritto da Fm

Niente da fare per l'appello proposto da alcuni operatori di gioco  per la riforma della sentenza del Tar Lazio che lo scorso maggio ha confermato la legittimità del bando per il gioco online.

Il Consiglio di Stato lo ha rigettato evidenziando che “le appellanti, non sono riuscite a dimostrare che le clausole denunciate (anche laddove unitariamente valutate) impediscano la partecipazione alla gara da parte dell’operatore economico medio del mercato di riferimento”. 

I giudici di Palazzo Spada ricordano che “Nella sentenza si è affermata la carenza di elementi probatori idonei a dimostrare la natura anticoncorrenziale e/o la contrarietà ai principi di proporzionalità del corrispettivo della concessione, escludendo che l’obiettivo del legislatore consista nella riduzione numerica dei concessionari, di cui, al contrario, si è inteso garantire un congruo numero, in base a valutazioni effettuate sui dati di mercato noti con riguardo all’effettiva redditività delle concessioni ed alla tendenza alla crescita del gioco on line. Si è ritenuto che la previsione di un elevato corrispettivo una tantum salvaguardi la sicurezza del gioco, la tutela dei soggetti vulnerabili e la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità: obiettivi che “richiedono notevoli investimenti ed elevate capacità economico-finanziarie e passano, dunque, anche attraverso la ragionevole previsione del versamento di un corrispettivo una tantum in termini fissi”. Si è, inoltre, sottolineata, da un lato, la genericità della denuncia relativa al superamento dei principi dell’art. 15 della legge delega n. 111 del 2023 e, dall’altro, la presumibile sostenibilità degli oneri economici previsti per la partecipazione alla gara anche da parte di operatori non di grandi dimensioni, tenuto conto del valore della produzione e, cioè, dei ricavi di vendite e prestazioni e, comunque, dell’intrinseca onerosità e aleatorietà della concessione. Pure si è affermata la ragionevolezza del piano di investimenti e del divieto di più Skin, idonee a pregiudicare i necessari controlli.

In ordine alla seconda censura, la sentenza, dopo aver rilevato la mancanza di prova del carattere immediatamente escludente e la conseguente carenza di un interesse concreto alla caducazione delle clausole della lex specialis relative al Punto vendita ricariche (la cui asserita indispensabilità contrasta con la natura della raccolta del gioco on line, contrapposta a quello da canale fisico, e con il divieto di intermediazione tra il concessionario ed il giocatore), ne ha affermato la legittimità e ragionevolezza, atteso che: 1)l’attivazione dei PVR, senza autorizzazione, ne renderebbe problematico il controllo, che compete all’Agenzia, quale soggetto concedente; 2) il divieto di un vincolo di mandato in esclusiva ed il limite complessivo settimanale di euro cento per le operazioni di ricarica sono funzionali ad impedire la creazione di una rete fisica parallela di raccolta, con finalità di promozione della concorrenza o di contrasto del riciclaggio, 3) il divieto di pubblicità e promozione, oltre ad essere inammissibile per omessa espressa impugnazione della presupposta determinazione del 25 ottobre 2024 in questo giudizio, costituisce attuazione dell’art. 2, comma 1, lett. f e g, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 41 del 2024”.

Il Collegio chiarisce: "La tesi sostenuta dalle originarie ricorrenti e oggi dalle appellanti – circa la portata escludente delle condizioni della concessione – non può, quindi, ritenersi pacifica, in quanto contestata dall’Agenzia resistente, e non corroborata da prova adeguata. Il doc. 29 costituisce, infatti, una mera previsione ipotetica, da cui si ricavano indizi equivoci e scarsamente significativi. In primo luogo, tale previsione è elaborata in base ai ricavi passati, senza tenere conto della loro possibilità di aumento, sia per il trend del mercato sia per la riduzione quantitativa delle concessioni. Inoltre, da tale elaborato non si comprende in modo chiaro come dal ricavo iniziale si pervenga, in ragione dell’importo della quota dell’una tantum (la cui entità, nella programmazione economica va spalmata per l’intera durata della concessione), del canone concessorio e degli investimenti imposti, all’ipotesi di remuneratività post-imposta (colonna Z). Si evince con chiarezza soltanto che gli oneri concessori (in particolare l’una tantum e gli investimenti, quantificati in misura fissa ed uguale per tutti i concessionari) incidono maggiormente sugli operatori economici che realizzano ricavi minori. Tuttavia, ciò non significa che le nuove condizioni economiche impediscano all’operatore medio del mercato di riferimento di partecipare alla gara. Difatti, le condizioni economiche sono chiare e precise e consentono, quindi, una sicura programmazione economica; sono, inoltre, pertinenti rispetto all’oggetto della concessione e calcolate con riferimento ai ricavi del settore. L’effettiva partecipazione alla gara di 51 operatori economici, tra cui molti degli originari ricorrenti, sembra, poi, escludere, in termini significativamente sintomatici, che l’impossibilità di partecipare alla gara sia comune alla maggioranza delle imprese del settore di riferimento e che, dunque, le clausole de quibus siano immediatamente escludenti in senso oggettivo.

Infine, la possibilità di partecipazione e, cioè, di svolgere l’attività con metodo economico deve essere rapportata alle possibilità di crescita di ogni singolo operatore, per il quale non sono state indicate preclusioni o barriere. Pertanto, nulla esclude che un operatore di dimensioni ridotte possa, anche avvalendosi di organismi plurisoggettivi alla stregua della lex specialis e della normativa primaria, partecipare alla gara e aumentare i ricavi in modo da rendere la concessione remunerativa dopo un primo periodo iniziale negativo. Del resto, le relazioni prodotte (dot. 76 e 79) evidenziano la solidità economica e finanziaria delle appellanti e la conseguente possibilità di ricorrere al credito per sostenere gli oneri collegati alla gara (possibilità non valutata nelle relazioni e che le appellanti non hanno né allegato né provato di avere percorso).

Nessun elemento probatorio è stato allegato o fornito, peraltro, in ordine al collegamento tra il numero di Skin ed i ricavi e conseguentemente agli effetti escludenti della relativa disciplina. Da tali premesse deriva che le clausole denunciate, non avendo portata escludente, non possono essere impugnate immediatamente, ma solo al momento dell’adozione di un atto lesivo".

In allegato il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato.