Cassazione: l’imposta sui ‘totem’ resta dovuta in caso di gioco illegale
“La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del c.d. ‘decreto Balduzzi’ […] non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale”. Così la Corte di Cassazione mette un punto fermo sulla questione del recupero dell’imposta unica sui giochi in relazione ai cosiddetti “totem”.
La vicenda, al centro dell’ordinanza n. 1783/2026, trae origine dal ricorso di un titolare di una ditta individuale contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia dogane e monopoli per l’anno 2015 scaturita dopo che la Guardia di Finanza aveva rinvenuto quattro postazioni telematiche finalizzate al gioco a vincita in denaro e non collegate alla rete statale di raccolta.
L'esercente contestava la pretesa tributaria, basata sull’imponibile forfetario giornaliero di 3.000 euro per apparecchio, richiamando la recente sentenza della Corte Costituzionale relativa al decreto Balduzzi.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno rigettato il ricorso, spiegando che la pretesa dell’Amministrazione finanziaria resta legittima poiché fondata su un sostrato normativo differente e autonomo. La Corte evidenzia una distinzione fondamentale tra i casi: mentre la norma dichiarata incostituzionale era "eccessivamente inclusiva", colpendo indiscriminatamente qualsiasi apparecchio idoneo alla navigazione internet (come i comuni Pc), la legge del 2014 si rivolge specificamente agli apparecchi idonei al gioco illegale perché disconnessi dal totalizzatore nazionale.
Nel caso in esame, è emerso che i dispositivi erano funzionali in via del tutto esclusiva alla fruizione del gioco online, configurandosi come veri e propri strumenti di gioco illegale, fenomeno che non gode della protezione della libertà d’impresa. La Cassazione inoltre precisa che tale normativa non presenta dubbi di costituzionalità in merito alla capacità contributiva, poiché l'art. 1 c. 647 della medesima legge consente al contribuente di fornire prova contraria sul periodo di effettiva operatività degli apparecchi.
Oltre al rigetto del ricorso e alla consueta condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Adm, il Collegio ha applicato una sanzione ulteriore per abuso del processo.