Gioco illegale con i totem, Cassazione: ‘Esercenti paghi imposte dovute per legge Stabilità 2015’

Un esercente dovrà pagare circa 300mila euro da Adm e Agenzia entrate per aver consentito il gioco online illegale attraverso i totem in ossequio a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015. Non vale sentenza della Consulta del 2025.
Scritto da Fm

La Corte di cassazione © Daderot / Wikipedia

La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, d.L. n. 158/2012, c.d. decreto Balduzzi, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2012, operata dalla sentenza Corte cost. n. 105 del 2025, non fa venire meno la debenza dei tributi dovuti a seguito dell’esercizio dell’attività di gioco illegale in quanto essa si fonda sull’applicazione dell’art. 1, comma 646, lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190”.

È il principio di diritto al centro dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso presentato dal titolare di una ditta individuale che ha cessato la sua attività per impugnare l'avviso di accertamento, riferito a operazioni di gioco realizzate nel periodo d’imposta 2016, emesso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato della Sicilia con cui si determinava in oltre 135mila euro l'ammontare dell'imposta unica dovuta ai sensi della legge di Stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014) nonché l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate relativo all'Irper 2016 per oltre 180mila euro. Avvisi basati sul presupposto che l'esercente “avesse installato, presso il proprio esercizio, strumenti che raccoglievano scommesse abusivamente”, ricordano i giudici.

Secondo il Collegio, nel caso di specie non c'è nessuna affinità con la sentenza della Corte costituzionale che nel luglio 2025 ha dichiarato illegittimo il divieto di mettere a disposizione nei locali pubblici computer per il gioco online.

“Nel presente caso, infatti, è incontroverso che gli apparecchi oggetto del controllo della Gdf fossero i c.d. 'totem', vale a dire apparecchi funzionali in via del tutto esclusiva alla fruizione del gioco online; diversamente, nella fattispecie posta al vaglio della Consulta, il contribuente disponeva – e metteva a disposizione del pubblico – dei Personal computer idonei al collegamento via internet quindi utilizzabili per plurime attività, incluse quelle di gioco legale e di gioco illegale online".

Per la Cassazione infatti “la pretesa dell’Amministrazione finanziaria risulta legittima in diritto oltre che fondata in fatto, alla luce della persistenza del sostrato normativo – diverso da quello dichiarato incostituzionale – che la sorregge; ritiene il Collegio che essa resti salva alla luce dell’art. 1, comma 646, lettera b), della L. n. 190 del 2014, ai sensi del quale 'il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Tulps), ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento: a) …. b) per ciascun altro apparecchio [diverso da quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Tulps], dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 percento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio'; tale disposizione – diversamente e del tutto autonomamente da quella dichiarata incostituzionale – si dirige, nell’identificare la fattispecie impositiva e il soggetto passivo del tributo, al solo gioco illegale, fenomeno certo non tutelato dalla libertà d’impresa la cui giusta protezione ha inteso garantire la pronuncia della Consulta”.