Gioco in internet point, Cassazione annulla multa da 20mila euro

La Cassazione accoglie ricorso del titolare di un internet point contro sanzione da 20mila euro comminata da Adm per avere messo a disposizione tre Pc per giocare online.
Scritto da Redazione

La storica sentenza con cui nel luglio del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato  illegittimo il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, apparecchiature che consentano di giocare sulle piattaforme online (sancito dall’articolo 7, comma 3-quater, del decreto Balduzzi del 2012), continua a far proseliti.

La Corte di cassazione infatti – confermando una sentenza del Tribunale di Lecce e bocciando una contraria della Corte d’appello di Lecce – ha accolto il ricorso del titolare di un internet point contro una sanzione amministrativa da 20mila euro comminata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per avere messo a disposizione della clientela tre personal computer che consentivano di giocare online

La Cassazione nella sua ordinanza sottolinea: “L’illegittimità costituzionale della disposizione censurata è stata apprezzata anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, costante nel ritenere che, pur essendo gli Stati membri liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte alla libera prestazione dei servizi dovevano nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della stessa Corte, per quanto riguarda la loro proporzionalità. In particolare, occorreva verificare, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui si trattava, che quest’ultima rispondesse veramente all’intento di ridurre le occasioni di gioco, di limitare le attività in Corte di Cassazione – copia non ufficiale 9 tale settore e di combattere la criminalità connessa a tali giochi in maniera coerente e sistematica (Corte di giustizia Ue, seconda sezione, sentenza 14 giugno 2017, causa C-685/15, Online Games Handels GmbH e altri, punti 49 e 50; terza sezione, sentenza 30 aprile 2014, causa C-390/12, Pfleger e altri, punti 49 e 50). In definitiva, nel caso de quo, il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrificava in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la libertà di impresa”.