Pubblicità gioco e sanzioni Agcom, avvocato Cgue: ‘Verificare se Google sapesse dei contenuti’
Google si è limitato a “un'attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate” oppure no?
È la domanda posta alla Corte di giustizia europea dell’avvocato generale Maciej Szpunar, che oggi, 27 novembre, ha presentato le proprie conclusioni nell'ambito della causa che vede contrapposti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e Google Ireland Limited in merito al divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità varato nel 2018.
L’Autorità ha contestato a Google che attraverso cinque canali, di titolarità del content creator denominato “Spike”, contenenti oltre 500 video caricati giornalmente, veniva realizzata la promozione di innumerevoli siti internet di giochi con vincite in denaro in violazione del divieto di pubblicità vigente.
Secondo l'Agcom l’utente Spike non è qualificabile come un “utente ordinario” di YouTube avendo aderito, a partire dal 2019, al “Programma partner” di You Tube (Ypp), beneficio riconosciuto in ragione del “successo” ottenuto tramite i menzionati canali contestati; pertanto ha comminato a Google una sanzione amministrativa di 750.000 euro, ordinandogli di rimuovere 630 video dalla piattaforma di condivisione e quelli aventi contenuti analoghi a quelli oggetto del procedimento e pertanto in violazione del decreto Dignità.
Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione del processo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea, che però dovrebbe essere emessa nei prossimi mesi.
Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale , suggerisce alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato (Italia) come segue: “L’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) deve essere interpretato nel senso che l’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare video contenenti pubblicità di giochi d’azzardo rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
L’attività di un prestatore di servizi di hosting consistente nel memorizzare contenuti di terzi con i quali ha concluso un contratto di partnership commerciale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, a patto che i termini precisi in cui tale contratto è stato negoziato e le relative clausole non siano tali da conferire al prestatore dei servizi di hosting conoscenza o controllo dei contenuti memorizzati sulla sua piattaforma. Se, attraverso le verifiche condotte dai suoi revisori, siffatto prestatore di servizi di hosting viene effettivamente a conoscenza di un contenuto illecito concreto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, le condizioni previste alle lettere a) e b) di tale disposizione non possono essere soddisfatte”.