Spid e carta di identità elettronica per aprire i conti gioco, la determina di Adm

Dal 13 novembre per l'apertura di conti gioco oltre alla fotocopia di documento di identità valido e del codice fiscale si potranno usare Spid o carta di identità elettronica. Il testo della determina di Adm.
Scritto da Redazione

© Agenzia delle dogane e dei monopoli – Pagina Facebook

“I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, ferma restando la possibilità di procedere alle operazioni di identificazione del contraente/titolare del conto di gioco, propedeutiche all’apertura di un conto di gioco, attraverso l’acquisizione diretta della copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, possono procedere alla suddetta identificazione, altresì, mediante strumenti di identificazione digitale con sicurezza almeno di secondo livello – il sistema pubblico di identità digitale (Spid) e la carta di identità elettronica (Cie) – nel rispetto delle disposizioni in materia di adeguata verifica del contraente.”

A sancirlo è una determinazione direttoriale firmata dal direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse.

Il concessionario deve acquisire alcune “informazioni minime del contraente”- dal nome alla data di scadenza dell’identità digitale – ricordando che “i dati personali così ottenuti soggiacciono agli obblighi di trattamento previsti dalla convenzione di concessione”.

Per i conti di gioco aperti utilizzando gli strumenti di identificazione digitale “il concessionario non è tenuto a richiedere al contraente/titolare del conto di gioco la copia fronte/retro di un documento di identità valido e del codice fiscale. Il concessionario deve fornire all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, o ad altro soggetto pubblico che ne faccia richiesta per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, copia del documento di identità e del codice fiscale del contraente/titolare del conto di gioco, acquisendolo dai gestori dei servizi di cui all’articolo 1, comma 2, con l’obbligo di invio, entro dieci giorni dalla richiesta”.

Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore il 13 novembre 2025.

 

Il testo integrale della determinazione direttoriale è consultabile in allegato.