Ctd, Corte tributaria boccia criterio presuntivo di Adm: necessario nuovo calcolo dell’imposta
Illegittimo l’uso del metodo presuntivo “aggravato”. Così la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia accoglie il ricorso presentato da una società operante nel settore delle scommesse, annullando l’avviso di accertamento relativo all'imposta unica nella parte in cui la base imponibile era stata determinata tramite il criterio del “triplo della media provinciale”. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà ora rideterminare l’imposta e i relativi accessori.
Il Collegio ha giudicato illegittimo l’uso del metodo presuntivo utilizzato da Adm come opzione pressoché unica per la ricostruzione del dovuto, in particolare quando i dati contabili disponibili mostrano uno stato finanziario del tutto differente. Secondo la Corte, la normativa vigente impone di valorizzare gli elementi documentali reperiti, riservando il calcolo induttivo basato sulla media provinciale solo ai casi di totale mancanza di elementi o di mancata collaborazione del contribuente. Nel caso in esame, era stata infatti consegnata documentazione significativa, come resoconti di settimane contabili e disposizioni di bonifico; pertanto, i giudici hanno stabilito che non fosse giustificato equiparare documenti "non perfetti" a una documentazione "inesistente".
Daniela Agnello, l'avvocato che ha assistito la società, ha espresso soddisfazione sottolineando come la sentenza confermi un principio fondamentale spesso trascurato, ossia che "la pronuncia conferma un principio essenziale per i Ctd, del tutto ignorato dall’Adm. Allorché esistono elementi documentali reperiti in fase di verifica o comunque forniti dal contribuente, l’Amministrazione non può applicare il criterio più penalizzante del triplo della media provinciale, ma deve prima misurarsi con i dati disponibili e rideterminare correttamente la base imponibile, anche ai fini del principio della capacità contributiva”.
Il legale ha inoltre auspicato un’evoluzione nel rapporto tra fisco e operatori augurando "che il nuovo anno e le nuove sentenze possano determinare una rivisitazione critica delle pretese tributarie di Adm con l’individuazione del corretto metodo di calcolo e la corretta individuazione del soggetto obbligato”.
L'azione legale ha ribadito la richiesta a Adm di rivedere profondamente il metodo impositivo, con l'obiettivo di applicarlo, a partire dal 2026, esclusivamente al bookmaker.