Violati obblighi contrattuali, Tar conferma decadenza concessione gioco online
La decadenza della concessione decisa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il mancato rispetto delle previsioni contrattuali e della normativa antimafia non è illegittima anche in caso di violazione dei termini di conclusione del procedimento e neppure se l’Amministrazione non ha tenuto conto della memoria in cui la ricorrente ha comunicato all’Agenzia la volontà di salvaguardare la concessione mediante cessione ad altra società.
A sottolinearlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui respinge il ricorso proposto da un operatore di gioco online per l'annullamento del provvedimento con il quale Adm ha disposto la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione prestata ai sensi dell’articolo 21, comma 7 dell’atto di convenzione.
Secondo quanto ricordano i giudici amministrativi capitolini la decadenza (con contestuale incameramento della garanzia costituita per l’esecuzione) è stata pronunciata: per la sussistenza di un “procedimento penale – con imputazione a carico dell’amministratore della società (precedente rispetto a quello in seguito subentrato), per i reati di associazione di tipo mafioso ed esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, la cui pendenza è stata omessa dal soggetto nella dichiarazione resa all’Amministrazione – e “di grave e persistente esposizione debitoria verso l’Erario nella gestione della concessione in parola, per un debito complessivo di euro 363.025,05 al 15.5.2023, oltre sanzioni e interessi e ulteriori debiti maturati nei confronti del Fondo Salva Sport”, vale a dire la tassa dello 0,5 percento sulle scommesse istituito dal decreto Rilancio dopo la pandemia di Covid.
Nella sentenza quindi si precisa: “In primo luogo, la decadenza delle concessioni assumeva carattere vincolato, sia alla luce delle previsioni contrattuali che della normativa antimafia, senza trascurare la rilevanza (parimenti dirimente) del principio di continuità nel possesso dei requisiti cd. morali (o generali), ai sensi del codice dei contratti pubblici, che impone all’operatore economico affidatario di commesse pubbliche di garantire, anche in costanza di rapporto contrattuale, il rispetto dei requisiti che la legge impone per l’affidamento dei contratti. Essendo in gioco principi di natura generale, posti a tutela dell’ordine pubblico economico, non è ammissibile ammettere interruzioni nel possesso del requisito.
In secondo luogo, la pendenza di situazioni ostative secondo la legislazione antimafia non consente di dare ingresso a pratiche (teoricamente) riconducibili al fenomeno cd. del self-cleaning (ossia ai comportamenti organizzativi suscettibili di riparare la condotta precedente dell’operatore economico o dei suoi legali rappresentanti), che riguarda differenti requisiti di carattere generale. Si considerino, al riguardo gli artt.84, co.4, lett. a) e 94, co.2 D.Lgs.n.159/2011, nonchè l’art.80, co.1,2,7 D.Lgs.n.50/2016, i quali non prevedono l’opzione cd. del self-cleaning in ipotesi di integrazione di fattispecie attinenti alla normativa antimafia”.