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Antiriciclaggio e gioco, Gdf emana circolare per attuare misure

12 luglio 2017 - 08:26

Le misure sull'antiriciclaggio contenute nella circolare di attuazione della Guardia di Finanza e relative al gioco.

Scritto da Sm

"Simmetriche a quelle previste in materia di servizi di rimesse di denaro sono, poi, le responsabilità disegnate per il Corpo dal legislatore delegato per il controllo degli operatori del gioco". Lo sottolinea la Guardia di Finanza nella circolare relativa all'attuazione della direttiva Ue sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e di finanziamento del terrorismo. 

"In particolare, l’art. 52 del decreto in esame prevede l’onere per i concessionari di gioco, soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3, comma 6, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti gli operatori che compongono la rete distributiva di cui i concessionari stessi si avvalgono per l’offerta dei servizi. In questa prospettiva, il comma 4 del medesimo art. 52 prevede anche che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria, emani linee guida ad ausilio dei concessionari. Il successivo art. 53, proprio al fine di evitare che il settore in esame possa essere utilizzato quale canale per il riciclaggio di risorse di provenienza illecita24, introduce disposizioni specifiche per gli operatori del gioco, che vanno ad integrare gli obblighi di adeguata verifica e conservazione previsti in linea generale per tutti i soggetti obbligati. Per quanto di più diretto interesse operativo, rilevano gli adempimenti specificamente rivolti agli esercenti e distributori, non ricompresi nell’elencazione di cui all’art. 3 del decreto in esame e, pertanto, tecnicamente da non considerare soggetti obbligati, specularmente a quanto visto in precedenza per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento. L’art. 64, comma 2, in tema di normativa sanzionatoria, infatti, attribuisce alla Guardia di Finanza il controllo sull’osservanza delle disposizioni dettate per i citati esercenti e distributori con il compito conseguente di accertare e contestare le relative violazioni. Nel dettaglio l’art. 53, commi 5, 6, 7 e 8 prevede che, ferma restando l’assoggettabilità del concessionario alla disciplina antiriciclaggio di carattere generale: l’identificazione del cliente deve essere effettuata dagli esercenti e distributori attraverso i quali viene offerto il servizio di gioco su rete fisica, a diretto contatto con il pubblico, ovvero attraverso apparecchi videoterminali, che devono altresì acquisire e conservare per un periodo di due anni anche le informazioni relative alla data di effettuazione delle operazioni di gioco, al valore delle stesse ed ai mezzi di pagamento utilizzati; il suddetto obbligo di identificazione sussiste ogni volta che il cliente, presso il medesimo operatore, richiede o effettua operazioni di gioco per un importo pari o superiore a 2.000 euro ovvero, a prescindere dall’importo, quando sussiste sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; con riguardo ai giochi offerti tramite apparecchi videoterminali, gli adempimenti sub a. devono essere effettuati nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore a 500 euro. 
 
IL CASO DELLE VLT - In merito, è anche previsto che i concessionari devono assicurare che gli apparecchi Vlt siano dotati di specifiche funzionalità per verificare i ticket di importo nominale pari o superiore a 500 euro, nonché i tagliandi di qualunque importo che indichino assenze di vincite o una bassa percentuale rispetto al valore dello stesso ticket. Tali adeguamenti tecnologici, ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.Lgs 90/2017, dovranno essere adottati entro 12 mesi; i dati acquisiti relativi al cliente ed all’operazione devono essere inviati dagli esercenti e distributori al concessionario di riferimento entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione stessa. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (che - come noto - ha già predisposto l'iter tecnico e burocratico epr tali adempimenti) verifica l’osservanza delle disposizioni di mitigazione del rischio di cui al richiamato art. 52, mentre la Guardia di Finanza, come detto, è chiamata a controllare il rispetto dei presidi antiriciclaggio, di carattere generale, nonché delle prescrizioni specificamente dirette agli esercenti e distributori".
In questa prospettiva, "viene previsto dall’art. 54 che le due Istituzioni adottino protocolli d’intesa, al fine di assicurare lo scambio informativo necessario a garantire il coordinamento e l’efficacia delle attività di rispettiva competenza. Nelle more della stipula del suddetto memorandum, sussiste comunque la necessità che i Reparti del Corpo procedano fin da subito, nell’ambito dell’ordinaria attività istituzionale, all’avvio di mirate attività di controllo nei confronti degli esercenti e distributori, con l’utilizzo dei poteri di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. 68/200125, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti dettati dal richiamato art. 53. Le attività di servizio condotte in tale contesto, sebbene non richiedano il ricorso alla delega dei poteri di polizia valutaria, concorreranno, comunque, al raggiungimento dei carichi assegnati per il corrente anno con il Piano Operativo 31 'Antiriciclaggio' con riferimento all’obiettivo in materia di controlli di cui al gruppo 'III' sub-obiettivo 2. Parallelamente gli stessi interventi concorreranno ad alimentare il Piano Operativo 10 'Controllo economico del territorio'.
 
LE SANZIONI - Le norme sanzionatorie sono contenute nel già citato art. 64 che, in particolare prevede: la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro applicabile ai distributori ed esercenti che non ottemperano alle disposizioni di cui al menzionato art. 53; la notifica, a cura della Guardia di Finanza, del verbale di contestazione delle violazioni, anche al concessionario per conto del quale il distributore o l’esercente opera; la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da 15 giorni a 3 mesi, nel caso in cui il Reparto operante accerti, a carico del distributore o dell’esercente, una violazione grave delle disposizioni previste e riscontri, a carico del medesimo soggetto, due provvedimenti sanzionatori emessi nel corso dell’ultimo triennio. Il provvedimento di sospensione, emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze, deve essere notificato al concessionario di riferimento, per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, nonché comunicato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro in caso di inosservanza del provvedimento, la cui esecuzione e controllo sono affidati sempre al Corpo. Considerato che, ai sensi del comma 4 dell’art. 64, la sanzione amministrativa sub e. viene raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime si richiama l’attenzione sulla necessità che i Reparti, in sede di verbalizzazione dell’infrazione di cui si tratta, procedano a ricostruire dettagliatamente il comportamento illecito sul quale si fonda la violazione contestata, avendo cura di precisare accuratamente gli elementi di cui all’art. 67, di fondamentale importanza per una corretta valutazione da parte dell’autorità competente in ordine alla graduazione dell’ammontare della pena pecuniaria da irrogare. L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 65, comma 4, è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 201128 . Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 8 bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in materia di concorso formale, continuazione e reiterazione delle sanzioni. Non risulta applicabile l’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 della richiamata legge 689/81".

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