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CdS ribadisce: 'Legittimi limiti orari al gioco di Roma'

27 agosto 2020 - 08:49

Il Consiglio di Stato 'difende' i limiti orari al gioco di Roma e, come già per Guidonia Montecelio, ribadisce che l'Intesa in Conferenza unificata non ha 'efficacia cogente'.

Scritto da Redazione
CdS ribadisce: 'Legittimi limiti orari al gioco di Roma'

L’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato Regioni e Comuni non ha efficacia cogente, ma che, come già affermato in giurisprudenza in casi analoghi (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382), alla luce dei suoi contenuti 'è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia', va condivisa la sentenza di primo grado per aver escluso il vizio di istruttoria lamentato dalla ricorrente.

La documentazione acquisita da Roma Capitale dimostrava in maniera inequivocabile un aumento del numero di pazienti affetti da Gap trattati nel territorio comunale (e regionale) nel corso degli anni (dal 2012 al 2017), e se è vero che, in termini assoluti, non si trattava di numeri elevati, il dato allarmante consisteva proprio nell’aumento progressivo ed ininterrotto”.

Ad evidenziarlo è il Consiglio di Stato, in una serie di sentenze con cui respinge l'appello di alcuni operatori del gioco per la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva rigettato il loro ricorso contro i limiti orari varati dal Comune di Roma nel 2018.
 
Il Consiglio di Stato, che a giugno ha confermato la bontà del regolamento e dell'ordinanza oraria capitolini in materia di gioco, “ritiene che gli argomenti addotti dall’appellante non inducano ad un ripensamento della legittimità della sanzione di sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago collocali nel locale (o nel punto di vendita di gioco) irrogabile dal sindaco in caso di reiterata inosservanza degli orari di funzionamento disposti nell’ordinanza come affermato da questa Sezione nella sentenza 28 marzo 2018, n. 1933.
Nella richiamata sentenza, infatti, si precisa che con il passaggio dall’autorità di pubblica sicurezza ai Comuni delle funzioni di cui al Tulps per opera dell’art. 19, comma 1, del Dpr n. 616 del 1977 ('Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22/7/1975, n. 382', tra le quali, appunto, al n. 8) 'la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili di cui all’art. 86'), sono transitati nella competenza dei Comuni anche i poteri sanzionatori, utilizzabili in presenza di violazione delle discipline specifiche che attengono alla tutela degli interessi pubblici diversi da quello dell’ordine e della sicurezza pubblica (anche in ragione della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 19 del Dpr n. 616 del 1977 con la sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1987, n. 77).
Tra le misure sanzionatorie l’art. 10 del Tulps prevede proprio la revoca o la sospensione dell’autorizzazione nel caso di abuso della persona autorizzata; l’abuso consisterebbe anche nella violazione delle disposizioni dirette a garantire il corretto esercizio dell’attività autorizzata, nel caso di specie, proprio, l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago.
Escluso, pertanto, che la misura sanzionatoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento sia riconducibile alle sanzioni amministrative previste dalla l. 689 del 1981 (trattandosi, invece, di potere rientrante nell’ambito del c.d. rapporto amministrativo instauratosi tra amministrazione comunale e privato autorizzato), l’ordinanza impugnata non può ritenersi viziata per aver disciplinato la recidiva in maniera diversa rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa (art. 8 bis l. 689 del 1981), vale a dire ammettendola anche in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta”.
 
Nella stessa giornata, i giudici del Consiglio di Stato hanno emesso un'altra importante sentenza in materia di limiti al gioco e intesa in Conferenza unificata, ribaltando la sentenza del Tar Lazio che le dava valore dirimente e quindi facendo tornare valida l'ordinanza di Guidonia Montecelio (Rm)
 

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