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Caserme luoghi sensibili Abruzzo, sentenza in commissione Finanze

04 marzo 2019 - 09:01

Alla Camera approda la convenzione sulle manipolazioni sportive e la sentenza della Corte costituzionale sulla legge abruzzese sul gioco.

Scritto da Redazione

La Corte costituzionale, che ha confermato la legittimità della norma della legge dell'Abruzzo sul gioco che annovera anche le casermefra i luoghi sensibili, ha trasmesso copia della sentenza alla commissione competente per materia, ovvero alla sesta commissione Finanze alla Camera.

La Corte costituzionale con la sentenza numero 27, emessa il 22 gennaio e pubblicata il 27 febbraio 2019 (documento VII, n. 206) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale  dell’articolo  2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, numero 40 sulle disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco e che annovera anche le caserme fra i luoghi sensibili, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
 
LE MANIPOLAZIONI SPORTIVE - Alla Camera approda anche la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre ", approvata nei giorni scorsi dal Senato.
 
LE NORME SUGLI APPARECCHI - Infine, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Questa comunicazione è trasmessa alla
VI Commissione (Finanze) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione europea

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