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Comune Lecco: 'Attività gioco, distanziometro di 500 metri'

07 gennaio 2019 - 16:56

In vigore fra 15 giorni il regolamento sul gioco del Comune di Lecco che introduce un distanziometro di 500 metri.

Scritto da Redazione

È stato pubblicato sull'albo pretorio oggi, 7 gennaio, il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo” approvato dal consiglio comunale di Lecco nell'ultima seduta prima delle festività natalizie.

LE DISTANZE - Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21/10/2013 e successive modificazioni, si legge nel testo del regolamento, “è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, così come apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali). Non possono inoltre 4 essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi. 3. Non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all’esterno dei locali, non essendovi strumenti adeguati di selezione della tipologia di acquirenti. 4. Le distanze di cui ai commi 1 e 2, si intenderanno automaticamente modificate qualora intervenga una normativa di rango superiore, regionale o nazionale, che le disciplini in maniera difforme da quella qui richiamata, sulla scorta di quanto disposto dalla Legge Regione Lombardia n. 8 del 21/10/2013 e successive modificazioni”.
 
 
GLI ORARI DI ESERCIZIO - “1. L’orario di apertura delle sale dedicate, nonché l’orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall’esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di prevenire forme di gioco compulsivo ed evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano complessivamente inteso, in piena attuazione di tutte le finalità del presente Regolamento di cui al precedente art. 2. 2. Il sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell’arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 3; individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco, e conseguentemente le attività commerciali dove sono esercitate, a favore di altre; determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura: ritenute compatibili con le esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della viabilità e circolazione stradale; che favoriscano la separazione dai tempi tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari (pranzo e cena); che preservino i soggetti considerati maggiormente vulnerabili, perché minori o di giovane età, o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale. A tal fine si indicano quali fasce di esenzione del gioco i seguenti orari: dalle mezzanotte del giorno precedente alle ore 10 per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro; dalle ore 13 alle ore 14 per preservare la fascia oraria di uscita dalle scuole; - dalle ore 19,30 alle ore 20,30”, si legge ancora nel regolamento.
 
 
IL RUOLO DEL COMUNE - L'articolo 6 introduce il divieto di esercizio di gioco lecito in immobili di proprietà comunale “1. L’Amministrazione comunale si impegna a non procedere alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili rientranti nel patrimonio dell’Ente, o alla rinegoziazione di quelle attualmente in vigore, a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento. 2. Il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso, per fatto e colpa dell’esercente. 3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto, sussistendone i presupposti di legge. 4. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento. 6 5. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento”. L'articolo 7 invece dispone degli incentivi per i locali no slot. “1. L’Amministrazione si riserva, compatibilmente alle risorse economiche disponibili, di prevedere nel bilancio di esercizio i seguenti incentivi per i titolari di attività in cui si esercita il gioco lecito: la riduzione per due anni della tassa rifiuti/Tasi/Imu ai locali che dismettono le apparecchiature; la concessione di contributi una tantum per chi dismette le attrezzature da gioco e per i nuovi esercizi che si impegnano a non installarle per non meno di cinque anni. 2. L’Amministrazione si impegna a promuovere, in tutti i modi e le forme che verranno individuate, anche di concerto con le strutture che si occupano dei servizi alla persona, le associazioni di categoria, le associazioni di volontariato presenti sul territorio, ogni attività di intrattenimento di quartiere che valorizzi le attività commerciali che non fanno uso e/o hanno dismesso gli apparecchi da gioco nonché l’attivazione di progetti specifici per la sensibilizzazione al problema delle ludopatie ed il sostegno alla persona ed al suo nucleo familiare”.
 
 
Il regolamento, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione della deliberazione di approvazione, infine prevede in caso di violazione delle norme l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fino alla sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o alla decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
 

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