Comune Monselice: 'Gioco vietato in pausa pranzo e dopo le 22'
Il Comune di Monselice (Pd) vara ordinanza che vieta il gioco dalle 13 alle 17 e dopo le 22, previste sanzioni fra 25 e 500 euro.
Nuove norme per limitare il gioco a Monselice, in provincia di Padova. Dopo il varo, ad aprile 2017, del regolamento che ha introdotto un distanziometro di 300 metri, il Comune ha normato anche gli orari di funzionamento degli apparecchi, con un'ordinanza sindacale pubblicata sull'albo pretorio fino al 5 gennaio 2018.
Il provvedimento ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale, dispone "di applicare gli orari di apertura delle sale giochi con apparecchi con vincita in denaro e di funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps con la seguente articolazione d’orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni compresi i festivi".
commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.); b) esercizi autorizzati ex art 88 Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.); c) sale di raccolta scommesse ex art. 88 del Tulps.
Al di fuori di tale fascia oraria gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere".
LE SANZIONI - Le violazioni delle disposizioni previste dall'ordinanza, "non disciplinate dal Tulps, dalle leggi regionali del Veneto n. 6/2015 e n. 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 con l’applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.
In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 Tulps.
La recidiva si verificherà qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile avesse proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni".