Comune Teramo: 'Gioco, in vigore distanziometro di 300 metri'
Il Commissario straordinario del Comune di Teramo approva regolamento per le attività di gioco in attuazione della legge dell'Abruzzo sul Gap.
"Ai sensi della L.R. n. 40/2013, i locali adibiti all’attività di gioco con vincita in denaro
il cui esercizio è autorizzato ai sensi dell’art. 86 del Tulps o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito che distribuiscono vincite in denaro indicati dall’art. 110, comma 6, del medesimo Tulps, devono essere distanti almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; b) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; c) i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; d) le caserme militari; e) i centri di aggregazione di anziani; f) tutti luoghi di culto; g) i cimiteri e le camere mortuarie.
Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno
essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat".
maggiormente tutelate.
In questo senso, l’indirizzo del Regolamento è di disciplinare la materia in riferimento ai luoghi di aggregazione, affinché la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione; la finalità è di promuovere una forma responsabile e consapevole di accesso al gioco che contrasti il più possibile situazioni che possano generare fenomeni di dipendenza".
Tulps (New slot e Vlt in ambienti dedicati (agenzie di scommesse, agenzie ippiche, sale bingo, sale giochi pubbliche, esercizi destinati esclusivamente al gioco con tali apparecchi) sottoposti al preventivo rilascio della licenza ex art. 88 del medesimo Tulps, è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili", si legge nel regolamento.
"Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma,
essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e
seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al
centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. Nel caso di locale o luogo sensibile dotati di più ingressi la distanza è calcolata con riferimento agli ingressi più vicini tra loro.
L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato: a. negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
b. nei chioschi su suolo pubblico.
Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza
di legge.
I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere
ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purchè non all’interno o adiacenti a
unità immobiliari residenziali. Non è, pertanto, ammesso l’utilizzo di locali interrati o
seminterrati, o ubicati ai piani superiori al piano terra e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via".
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 40/2013, l’autorizzazione comunale all’esercizio delle sale da gioco o all’installazione degli apparecchi per il gioco lecito ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile alla scadenza previa presentazione di nuova istanza, conforme ad presente regolamento, al Suap almeno 60 giorni prima
della data della scadenza medesima.
Il rinnovo dell’autorizzazione comunale è in ogni caso subordinato alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dal presente
regolamento.
Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29/10/2013, n. 40 e cioè dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ossia il 21 novembre 2013".