Consiglio Veneto: 'Sì a proposta Guadagnini, vietare gioco con vincita'
Il Consiglio regionale del Veneto approva la proposta di legge statale di Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) che chiede divieto assoluto del gioco con vincita.
Dopo il sì dalla commissione competente incassa anche l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale del Veneto la proposta di legge nazionale di Antonio Guadagnini (Siamo Veneto) che chiede di vietare il gioco con vincita "con l'unica eccezione dei giochi gestiti dallo Stato ivi comprese le lotterie nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, escluso il lotto istantaneo, qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d'azzardo". Un reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 300mila euro.
Il progetto di legge statale 'Disposizioni per il divieto del gioco d’azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al gioco d’azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia', ora dovrebbe approdare sul tavolo della Conferenza Unificata Stato Regioni ed enti locali e al Parlamento.
LA PROPOSTA - TITOLO I - Disposizioni relative al divieto del gioco d'azzardo Art. 1 - Giochi d'azzardo vietati. 1. Sono giochi d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Tale divieto non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, ivi comprese le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo. 2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati attraverso apparati meccanici, elettronici, tele-matici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete internet. Art. 2 - Inserimento dell'articolo 643 bis nel codice penale. 1. Nel codice penale dopo l'articolo 643 è inserito il seguente: 'Art. 643 bis - Esercizio dì giochi d'azzardo. Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 300.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presentì minorenni. Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi ì canali televisivi, la telefonìa fissa o mobile, la rete internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato. Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: 1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercìzio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie dì cui al periodo precedente si applicano senza limiti dì tempo; 2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo; 3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36. Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo on line organizzati all'estero". Art. 3 - Abrogazioni. 1. Sono abrogati: a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale; b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Art. 4 - Disposizioni applicative. 1. Nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge: a) non trovano applicazione gli articoli 1, 2 e 3 , al fine di consentire la rimozione degli strumenti, attraverso i quali vengono somministrati i giochi d'azzardo vietati ai sensi dell'articolo 1, e la cessazione delle attività connesse agli stessi; b) è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale si provvede all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1, anche in mancanza del regolamento di cui al comma 1, lettera b): a) non trovano applicazione le disposizioni normative incompatibili con la presente legge; b) sono revocate le licenze, le autorizzazioni o i titoli comunque denominati rilasciati in base alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3 e a quelle incompatibili con la presente legge.