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Covid-19: via libera del Cdm al decreto 'Cura Italia', ecco le misure sul gioco

16 marzo 2020 - 13:37

Il Consiglio dei ministri dà l'ok al decreto 'Cura Italia' con le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese per fronteggiare l'emergenza Covid-19, fondi per 25 miliardi di euro.

Scritto da Redazione

Dopo una lunga trattativa e un acceso dibattito (anche relativo al settore) che ha infine portato ad alcune modifiche al testo approdato in pre-consiglio ieri, domenica 15 marzo, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a decreto "Cura Italia", nella seduta di oggi, 16 marzo, con disposizioni, anche in materia di gioco, che entreranno in vigore immediatamente.

Il pacchetto - con una dotazione di 25 miliardi - include una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, consultabili integralmente a questo link.

"Siamo consapevoli che questo decreto non basterà, ma con questo il Governo risponde 'presente' e continuerà a risponderlo sempre. Poi faremo un nuovo decreto, con un piano di interventi, con una rapida che il nostro Governo non ha mai conosciuto prima", commenta il premier Giuseppe Conte nel presentare il decreto.  "È una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un'alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese, famiglie e lavoratori".

Dal canto suo, il ministro all'Economia Roberto Gualtieri evidenzia: "Con questo decreto diamo una prima risposta sul piano economico. Cinque le assi di intervento: innanzitutto un finanziamento della sanità e della protezione civile (3 miliardi e mezzo), poi 10 miliardi per l'occupazione e i lavoratori, per la difesa dell'occupazione e del reddito, vengono estesi gli ammortizzatori a tutti i lavoratori dipendenti e vengono coperte tutte le forme di lavoro con un assegno di 600 euro, estendiamo il collegio parentale, poi c'è una fortissima iniezione di luquidità nel sistema del credito che può mobilitare 340 miliardi di finanziamento, la sospensione di rate e mutui, con il potenziamento del fondo di garanzia e il meccanismo del fondo Gasparini, sia con garanzia pubblica, per consentire alle banche di sospendere le rate dei prestiti. Poi abbiamo una sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, il termine è stato differito al 20 marzo e poi si applica la sospensione della rata fino al 31 maggio, fino al fatturato di 2 milioni di euro per l'Iva, le ritenute fiscali e al di sopra di questo limite per tutte le filiere colpite da questa emergenza. Infine c'è un quinto titolo con le misure di sostegno in senso più ampio".
 
 
CONFERMATE LE MISURE SUL GIOCO - In attesa della pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale, a Gioconews.it risultano confermate le misure sul gioco anticipate ieri. Nel testo, stando alle indiscrezioni dovrebbero figurare la proroga dei versamenti nel settore dei giochi e di numerose disposizioni contenute nella legge di Stabilità e del decreto fiscale, oltre che potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche se a fini non attinenti il gioco. In particolare, "I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020".
Per quanto riguarda il bingo, "A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni - si legge ancora - non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività".
Sempre in riferimento ai giochi e a quanto prevedono per il settore sia la legge di Stabilità che il decreto fiscale, "I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (la gara per le nuove concessioni, Ndr) e dagli articoli 20 (sanzione per la lotteria degli scontrini Ndr), 24 (la proroga delle gare per scommesse e bingo, Ndr), 25 (il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco, Ndr) e 27 (il registro unico degli operatori del gioco pubblico, Ndr) del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi".
 

IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE - Si parla di gioco anche nel titolo quarto del decretone quarto del decretone, recante "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese".

LA SOSPENSIONE DI RITENUTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE - In dettaglio, l'articolo 57 prevede la "sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria" fino al 30 aprile (una misura già prevista con il Dl del 2 marzo) anche per "i soggetti che gestiscono sale gioco, biliardi" e quelli che "gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati".

Tra li versamenti rinviati, anche il pagamento dell'Isi che scadeva domani, lunedì 16 marzo, per videogiochi, grup, comma /c e comma 7a a moneta, flipper, calcetti, ecc..

GLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI - Il decreto dispone anche la "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)" per "1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi".

Di interesse per il settore anche la "Rimessione in termini per i versamenti". Il testo prevede infatti che "1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020".

 
LE PRINCIPALI MISURE PER IMPRESE E LAVORATORI - Queste le principali misure del decreto. Sospensione dei versamenti: È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Sospensione dei termini degli adempimenti: È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Crediti di imposta per botteghe e negozi: Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 percento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Crediti di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 percento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Ammortizzatori sociali: È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà. Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Misure di sostegno alle Pmi: Le Pmi potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33 percento dei prestiti erogati: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Fondo di garanzia centrale Pmi: Per 9 mesi dal provvedimento, lo Stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. Supporto alla liquidità delle imprese: In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti Spa fino ad un massimo dell’ottanta percento dell’esposizione assunta.
 

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