Ddl Gap, sì a primi emendamenti in commissione Affari sociali
La commissione Affari sociali della Camera ha approvato i primi emendamenti al disegno di legge unificato sul gioco patologico.
La commissione Affari sociali della Camera ha avviato l'esame degli emendamenti (circa 60) presentati al disegno di legge sul gioco patologico, approvandone anche alcuni.
GLI EMENDAMENTI APPROVATI - In dettaglio, è stato approvato con riformulazione l'emendamento all'articolo 1 di Paolo Beni (Pd), sulla definizione e l'oggetto della legge: "La prevenzione del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili". Sì anche all'emendamento Beni all'articolo 2 (il 2.3) sulla definizione dei giocatori problematici e dei soggetti vulnerabili: "Sono considerati 'giocatori problematici' quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono considerati 'soggetti vulnerabili' le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento".
Come pure all'emendamento di Dalila Nesci (M5S) all'articolo 3 (il 3.2) sui trattamenti semiresidenziali, oltre che ambulatoriali, il 3.1 di Beni, il 3.4 di Giulia Grillo (M5S). Passa anche l'emendamento 4.2 (con riformulazione): "Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze", all'emendamento Beni 4.4 sulla promozione della "consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta", e all'emendamento 4.6 di Matteo Mantero (M5S) che prevede la sostituzione della dizione “di eventuali numeri verdi” con “del numero verde nazionale di cui al successivo articolo 5 e di eventuali numeri verdi regionali”. L'esame degli emendamenti proseguirà in una prossima seduta.
GLI EMENDAMENTI AL VAGLIO - Tra gli emendamenti, a parte quelli che prevedono solo sistemazioni "formali" del testo, c'à da segnalare quello all'articolo 4 di Beni sugli obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro. "Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo
loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l’Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori,
riservati agli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico, e sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. I corsi di formazione previsti dal comma 2 sono realizzati con l’impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all’interno dei propri esercizi l’esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali relativi alle campagne di cui all’articolo 4.
1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.