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Decreto Dignità e gioco, ecco il testo finale pronto per la Gazzetta

04 luglio 2018 - 11:29

Il testo definitivo del decreto Dignità, per quanto attiene il divieto di pubblicità del gioco, e il commento della Consulta antiusura.

Scritto da Anna Maria Rengo

Attesa per l'ormai prossima pubblicazione in Gazzetta del decreto Dignità, approvato dal consiglio dei ministri. Il decreto, si legge nelle versione definitiva, "entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge". Ecco il testo finale, che comprende anche la modifica apportata al quinto comma e relativo ai contratti in essere, che saranno validi sino al 30 giugno 2019.


Titolo III Misure per il contrasto alla ludopatia

Articolo 8 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, de decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 637 a 640 della 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.

3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

IL COMMENTO DELLA CONSULTA ANTIUSURA - Secondo monsignor Alberto D'Urso, presidente della Consulta antiusura, il decreto "rappresenta un significativo passo nella continuazione della lotta alla diffusione dell’azzardo e per esso si apprezza l’operato al Governo"ma "la moratoria prevista nel comma 5° dell’art. 18 non è un buon regalo, né un buon segno. E’ necessario incrementare una più diffusa, corretta e oggettiva informazione". 

Pertanto, la Consulta Nazionale Antiusura si riserva di approfondire i contenuti della Legge che verrà emessa nei suoi particolari anche con altre Associazioni impegnate nella lotta all’azzardo per individuare le strategie giuste e proposte concrete per arginare il più possibile i danni, che continua a produrre questa piaga socio-economica.

 

 

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