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Decreto Dignità: testo di conversione in legge in Gazzetta Ufficiale

11 agosto 2018 - 16:41

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. 

Scritto da Redazione GiocoNews.it

In Gazzetta Ufficiale il testo di conversione in legge del decreto Dignità. Nella rubrica del capo III, le parole: 'alla ludopatia' sono sostituite dalle seguenti: 'del disturbo da gioco d'azzardo'. "L'entrata in vigore del provvedimento - si legge nella nota - è fissata al 12 agosto 2018". Per gli operatori del comparto giochi, tuttavia, la data a cui far riferimento per l'entrata in vigore del provvedimento continua ad essere quella dell'approvazione del primo decreto legge, ovvero il 10 luglio 2018, non essendo intervenute modifiche relative a tale data nel provvedimento di conversione. L'anno di transizione per il completamente dei contratti pubblicitari in essere inizia quindi a decorrere da quel giorno.

All'articolo 9, che contiene misure sul gioco, le parole: 'e dall'articolo 1, commi da 937 a 940' sono sostituite dalle seguenti: 'e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940'; dopo le parole: 'a giochi o scommesse con vincite di denaro' sono inserite le seguenti: 'nonchè al gioco d'azzardo'; la parola: 'internet' è sostituita dalle seguenti: 'i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media'; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: '1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (Dga)".

All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita";
al comma 2, le parole: "nella misura del 5 percento" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari al 20 percento"; al comma 6, le parole da: "e nel 19,5 percento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel 19,6 percento e nel 6,65 percento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 percento e nel 6,75 percento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 percento e nel 6,6 percento a decorrere dal 1° gennaio 2023"; dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6";  al comma 7, dopo le parole: "198 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui".
Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: "Art. 9-bis. (Formule di avvertimento). 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Art. 9-ter. (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
Art. 9-quater. (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio".
E' istituito il logo identificativo "No Slot". 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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