Decreto Dignità, nel testo entra anche l'aumento Preu per slot e Vlt
Nel decreto Dignità entra anche l'aumento del Preu per le slot e le Vlt e l'esenzione per le manifestazioni di sorte locali.
Era nell'aria, anche se si pensava che sarebbe stato rinviato a un atto successivo. Invece, è con il decreto Dignità che scatta l'aumento del Preu. Come si legge nel testo finale bollinato dalla Ragioneria di Stato e che Gioco News ha potuto visionare, è previsto che quello per le slot passi, dal 1° settembre 2018, al 19,25 percento e quello per le Vlt al 6,25 percento, a copertura dei minori introiti derivanti dal divieto totale di pubblicità previsto dal decreto stesso, e dal 1° maggio 2019 rispettivamente al 19,5 e al 6,5 percento.
Nel testo finale, relativamente alle eslusioni dal divieto, vengono inserite, oltre alle lotterie nazionali a estrazione differita e ai loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, "le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430".
Modificata anche la norma transitoria fissata al comma 5 sulla validità dei contratti di pubblicità "in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore".
Infine, è stato aggiunto un ultimo comma 7 che prevede che "agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6".
IL TESTO DEFINITIVO
Articolo 9
(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse)
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazioni differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo e del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.