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Camera, divieto di pubblicità al gioco: pubblicato Ddl Rizzetto

05 ottobre 2018 - 13:37

Alla Camera dei deputati pubblicato il testo della proposta di legge di Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia) per vietare pubblicità al gioco.

Scritto da Redazione

 

È stato pubblicato sul sito della Camera il testo della proposta di legge d’iniziativa del deputato Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia) intitolata “Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro”, presentato alla fine di giugno, nonostante nel frattempo il tema sia stato regolamentato dal decreto Dignità che, come noto, ha introdotto il divieto assoluto.

L'obiettivo di tale proposta di legge, sostiene Rizzetto, “è quello di contrastare la diffusione della dipendenza da Gap vietando qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in denaro e prevedendo delle sanzioni in violazione di tale divieto. Inoltre, si stabiliscono degli obblighi informativi specifici per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, al fine di rendere edotti gli utenti dei rischi connessi alla dipendenza da gioco”.

 

 

LA PROPOSTA - Questo il testo integrale della proposta.
ART. 1. (Divieto di propaganda pubblicitaria). 1. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi con vincite in denaro. 2. È altresì vietata qualsiasi attività promozionale relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.
ART. 2. (Obblighi dei gestori e del personale). 1. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all’esterno e all’interno dei locali, materiale informativo finalizzato: a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; b) a segnalare la presenza sul territorio delle strutture pubbliche e del Terzo settore rivolte alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie connesse al gioco d’azzardo patologico. 2. I gestori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a prevedere idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei minori ai giochi, nonché ad avvertire con modalità automatiche il giocatore dei rischi correlati alla dipendenza da gioco.
ART. 3. (Sanzioni). 1. Nell’ambito del divieto di cui all’articolo 1, il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile. 2. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 6.000 euro per ogni obbligo violato. 3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla prevenzione e alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità e ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

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