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Dl Rilancio, tra gli 8mila emendamenti focus anche sul gioco

06 giugno 2020 - 10:26

Imponente mole di emendamenti presentati in commissione Bilancio alla Camera al Dl Rilancio, focus anche sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo

 

Commissione Bilancio della Camera ancora impegnata nella catalogazione del corposissimo faldone di emendamenti che sono stati presentati al disegno di conversione in legge del decreto Rilancio che, al suo interno, prevede l'ulteriore tassazione dello 0,5 percento delle scommesse sportive e il rinvio al prossimo anno del debutto della lotteria degli scontrini. Probabile, visto che si sta parlando di circa 8mila emendamenti, che i gruppi segnaleranno quelli da esaminare. Intanto, nel faldone "originario" ce ne sono tantissimi che riguardano il gioco e che vanno a intervenire su varie tematiche: dal prelievo erariale sul bingo, al riordino dell'offerta, al credito d'imposta alle concessioni, per proseguire con il divieto di pubblicità. Eccoli integralmente.


Articolo 25-bis.
1. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all'emergenza sanitaria Civd-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l'esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del Tulps dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione.
D'Attis, Fiorini

Articolo 38-bis
(Modifiche al prelievo erariale del gioco del Bingo)
1. Il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 73% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il richiamato compenso in maniera differita entro sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265 comma 5.
D'Attis, Fiorini


Articolo 38-bis
(Durata degli affidamenti in materia di giochi)
1. Tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da Covid-19, dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori ed al fine di consentire un allineamento temporale delle concessioni e della titolarità dei punti regolarizzati per la raccolta delle scommesse nonché delle sale per la raccolta del Bingo, evitando l'interruzione della raccolta e dei proventi erariali, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 31 dicembre 2022. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiede l'aggiornamento di tutte le garanzie economiche previste dalle convenzioni in vigore in coerenza con la presente disposizione. Gli affidatari delle concessioni sono tenuti a versare le somme dovute per l'esercizio delle concessioni nei termini previsti dall'articolo 1, commi 1047 e 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni.
D'Attis, Fiorini

Articolo 65 bis
(Credito d'imposta per innovazione tecnologica)
I. Ai soggetti che nel corso del periodo di imposta 2020 hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lett. a) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento delle spese sostenute.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Il credito d'imposta è fruibile dal mese successivo all'autorizzazione all'utilizzo del medesimo. Al relativo onere, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione. Conseguentemente all'articolo 265 comma 5 la parola: "800" è sostituita dalla paroJe: "790
D'Attis, Mulè

Articolo 65 bis
(Credito d'imposta sull'adeguamento degli apparecchi da gioco)
I. Ai soggetti che hanno provveduto all'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lett. a) del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, secondo le previsioni di cui all'articolo 1 comma 732 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute fino a un massimo di euro.
2. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, che non concorre alla formazione della base imponibile, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'utilizzo del presente credito di imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui le predette spese sono effettivamente sostenute.
4. Le modalità applicative di cui ai commi precedenti sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.
Buratti, Rotta


Articolo 119-bis.
1. È riconosciuto un credito d'imposta pari al 50°/o della spesa sostenuta per l'adeguamento degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) alle previsioni di cui all'art. 1 comma 732 della Legge 160/2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si prowede entro il limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 265, comma 5.
D'Attis, Fiorini

All'articolo 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1., lett. a), dopo il numero 2), sono inseriti i seguenti numeri: "2-bis):al comma 2, lett. e), dopo le parole:", sale da gioco e biliardi;" sono inserite le seguenti parole: "soggetti che operano nella produzione, distribuzione e organizzazione di spettacoli dal vivo;" 2-ter):dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis: I soggetti di cui al comma 2, lettera e), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 agosto 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."
Orfini, Rossi

Articolo 141-bis.
{Differimento in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale).
1. Con prowedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dì Stato, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, è prorogato per ulteriori diciotto mesi dal giorno di scadenza il termine per la stipula e la decorrenza della convenzione di concessione per la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
2. Il versamento del residuo della somma una tantum di cui all'articolo 1, comma 576 lettera e) della legge 11dicembre2016 n. 232, è effettuato in base alle valutazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 dicembre 2020.
3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Navarra


Art. 141 bis (Proroga della concessione dei giochi)
1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, evitando l'interruzione delle raccolta e dei proventi erariali, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza che scadono in date antecedenti il 31 dicembre 2022 sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino al 31 dicembre 2022, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
2. Al fine di consentire, altresì, un allineamento temporale al 31 dicembre 2022 anche delle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
4. Le concessioni per il gioco del bingo sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a fronte del versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese owero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermo in ogni caso il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
D'Attis

Art. 186
"l-bis. Al fine di assicurare il più ampio impatto del credito di cui al comma 1, l'applicazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sospeso fino alla data del 31 dicembre 2020".
Nobili

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, i concessionari del gioco a distanza versano un Contributo di Solidarietà all'ente incaricato dallo Stato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul Fondo di cui al comma 1. Il Contributo di Solidarietà è determinato in misura pari a 400 mila euro per ciascun concessionario per l'anno 2020 ed in misura pari a 500 mila euro per ciascun concessionario per gli anni 2020 e 2021.
Topo, Miceli


All'art. 217 dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
Inconsiderazione della sospensione dell'attività di raccolta delle scommesse di cui al comma 2, ai titolari dei punti di raccolta su rete tradizionale dei predetti giochi. è riconosciuto un credito di imposta pari alle somme corrisposte per canoni, spese ed oneri, comunque denominati nei relativi contratti, sostenuti dalla sospensione della raccolta fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta verrà determinato in misura pari ad 1/12 del totale delle spese ed oneri annuali, per ogni mese di effettiva chiusura.
Vitiello


Art.217
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "pari allo 0.5 per cento del totale della raccolta da" con le seguenti "al 3 per cento sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su"."
Occhionero

All'articolo 217, il comma 2 è così sostituito: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020 una quota pari allo 3% sul totale della differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte su scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia online, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata a/l'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alfa percentuale di cui al presente comma fosse inferiore alfe somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, verrà corrispondentemente ridotta la quota di cui all'artico/o 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145."
D'Ettore


Articolo 217
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all'interno dei luoglù di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall'emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi cli vendita del concessionario per un importo non superiore ad curo duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di modulistica o l'acquisizione di informazioni e documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l'operatività della carta è sospesa automaticamente dai sistemi del
concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo cli vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando tenninali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato.
D'Attis

Articolo 217
Il titolo è così sostituito: "Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 genrio 2~02, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."
Fiorini D'Attis

Articolo 217
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per il rafforzamento delle finalità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante opportune misure di distanziamento sociale all'interno dei luoghi di vendita, oltre che per attuare un più puntuale controllo sui giochi, assicurare la certezza del prelievo ed una progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, è autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica mediante carta prepagata emessa dai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, anche in forme automatizzate utilizzando tenninali allo scopo predisposti, per l'acquisto esclusivo delle scommesse commercializzate dall'emittente nei luoghi di vendita facenti parte della propria rete fisica, come censiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore nei luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e, se dotata della funzionalità tecnica di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale, costituisce titolo equipollente alla ricevuta di partecipazione ad ogni effetto giuridico, consentendo l'accredito sulla medesima degli importi corrispondenti alle vincite conseguite. Nei casi in cui è prevista la sottoscrizione di modulistica o l'acquisizione di informazioni e documenti per assolvere all'obbligo di adeguata verifica imposto dalla normativa antiriciclaggio, l'operatività della carta sospesa automaticamente dai sistemi del
concessionario, con riferimento ad ogni singola giocata che genera l'obbligo, e riprende solo ad avvenuta esecuzione dei prescritti adempimenti da parte del concessionario, che vi provvede direttamente o tramite il gestore del luogo di vendita. Il prelievo delle vincite conseguite può essere effettuato anche in forme automatizzate utilizzando terminali allo scopo predisposti. I concessionari comunicano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'avvio della commercializzazione del gioco pubblico mediante carta prepagata trasmettendo le specifiche".
Fiorini, D'Attis

Articolo 217
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
"3-bis. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 3-ter. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."
Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
Fiorini, Mandelli

Articolo 217
La rubrica è così sostituita: "Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici e costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale"
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi: "4. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19· ,
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
5. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240."
Losacco


Articolo 217-bis
(Credito d'imposta per il settore giochi nel segmento scommesse)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in relazione ai mesi di sospensione della raccolta, previa certificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un credito di imposta pari alla quota parte del corrispettivo versato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, per la proroga della durata delle concessioni di raccolta delle scommesse relativamente all'esercizio 2020. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.", conseguentemente all'articolo 265, comma 5, sostituire la parola:" 800" con la parola: "783"
Fiorini, Mandelli

Art. 221. bis
(Disposizioni per la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo)
1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole "le sue regole fondamentali" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita."
b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: "7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo, sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente, e la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni";
c) al comma 7-quater dopo le parole "per l'acquisizione di premi" sono aggiunte le parole "di modico valore";
d) il comma 7-quinquies è abrogato.
Mancini

All'articolo 224 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5.bis. Al fine di sostenere la filiera ippica e di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli, a decorrere dal 1 ° agosto 2020, in analogia alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, calcolato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito, per la rete fisica, nella misura del 20 per cento e, per il gioco a distanza, nella misura del 24 per cento.
Cadeddu, Piagnatone

 

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