Giochi e regime monopolistico austriaco: in Gazzetta ufficiale Ue i dubbi sollevati
Pubblicata in Gazzetta europea la domanda di pronuncia pregiudiziale sul regime monopolistico austriaco dei giochi.
In Gazzetta Ufficiale europea pubblicata la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich sul regime austriaco dei giochi. Si chiede se debba essere considerato coerente ai sensi dell’articolo 56 Tfue un regime monopolistico legale sui giochi d’azzardo, in relazione al quale partendo dall’ipotesi che "sia sufficiente un accertamento e una valutazione dei fatti in base alle prove prodotte da enti pubblici e da soggetti privati, parti del procedimento, nonché in base a fatti di pubblica notorietà (v. a tal proposito la causa C-685/15) e non vi sia alcun vincolo derivante dall’analisi giuridica di altri giudici nazionali, non basatisi su un autonomo controllo di coerenza (v. a tal proposito la causa C-589/16) – in un procedimento giudiziario che pone attenzione alle citate precauzioni e pertanto presumibilmente rispondente al principio di equità sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, Cedu e rispettivamente dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si siano affermati i seguenti punti cardine fondamentali: che la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato, che i giochi d’azzardo proibiti non configurano condotte penalmente rilevanti, ma meramente (anche se frequenti) illeciti amministrativi, che le entrate statali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di 500 milioni di euro all’anno (pari allo 0,4 percento dell’intero budget annuale dello Stato), e che le misure pubblicitarie dei concessionari mirano prevalentemente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ancora estranei. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia da ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti Tfue un tale sistema, che non stabilisce per legge in modo esplicito né gli scopi perseguiti né l’onere della prova dello Stato in relazione al raggiungimento degli stessi, bensì affida ai giudici nazionali l’enucleazione dei criteri essenziali di coerenza e la loro verifica a tal punto che alla fine non è garantito un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della Cedu e, rispettivamente, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.