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Green pass e gioco, tutte le casistiche nel dossier alla Camera

27 luglio 2021 - 09:53

Green pass, nel Dossier pubblicato alla Camera tutte le disposizioni relative alla sua applicazione anche nelle attività relative al gioco.

Scritto da Daniele Duso
Green pass e gioco, tutte le casistiche nel dossier alla Camera

Pubblicato alla Camera il Dossier sul Decreto legge 105/2021 relativo a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Si tratta di tutte le disposizioni concernenti il cosiddetto green pass, che ricordiamo sarà obbligatorio a partire dal 6 agosto per i clienti che dovranno, o vorranno, accedere a un gran numero di esercizi commerciali. Un obbligo che riguarda anche gli esercizi nei quali si svolgono attività di gioco. 

Le sanzioni in caso di violazione, giusto ricordarlo, sono previste sia per il cliente che per l’esercente, e consisteranno in multe che vanno dai 400 ai 1000 euro, ma possono arrivare, per l’esercente, anche alla chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.

Il Dossier pubblicato alla Camera dipana, nelle sue 153 pagine, tutta l’articolazione del decreto legge n. 105/2021, spiegando passo passo il perché del green pass, per quanto, come e dove si applica e quali sono le sanzioni previste per ogni tipo di inadempienza, anche reiterata. Tra le modifiche principali apportate alla normativa emergenziale con questo ultimo decreto vi sono, in particolare: l’aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni e la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 con efficacia dal 6 agosto 2021.

“L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, mentre l’articolo 2 proroga la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria”.

Ma è l’articolo 3 che delinea il perimetro all’interno del quale si potrà muoversi solo con il green pass in tasca, spiegando che “viene subordinato al possesso di una certificazione verde Covid-19, in corso di validità, l'accesso a servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali)7 e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); concorsi pubblici”.

“Le nuove disposizioni”, spiega il dossier nella premessa, “si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone”.

Sempre la premessa contiene un’altra precisazione importante, viste le varie voci di protesta che si sono elevate in numerosi parti del Paese contro le nuove, seppur blande (rispetto al lockdown), limitazioni. “Tale intervento”, si precisa sempre con riferimento al Dl 105/2021, “è stato realizzato tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione (secondo il quale "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza") e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo”.

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