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La commissione Bilancio della Camera: “Dl Sanità, no a tessera giocatore e fondo per finanziare ludopatia nei Lea”

17 ottobre 2012 - 07:23

La commissione Bilancio della Camera ha approvato il suo parere in sede consultiva al disegno di legge recante ‘Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute’, ma tra le condizioni poste e presentate alla commissione Affari sociali ce ne sono di numerose relative ai giochi. Delega fiscale, il testo trasmesso al Senato Dl Sanità, il testo rinviato in commissione Affari sociali

Scritto da Amr

La commissione prende infatti atto dei chiarimenti forniti dal governo, cui aveva chiesto una relazione tecnica fornita dal Mef secondo la quale, tra l’altro, “le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, che prevedono l’istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da ludopatia, peraltro senza indicare la relativa decorrenza temporale e lo stato di previsione nel quale lo stesso sarà istituito, disponendo l’utilizzo dei proventi dei giochi già destinati a legislazione vigente a specifici interventi, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, mentre per quanto riguarda l’articolo 7, comma 8, ultimo periodo, “al fine di evitare di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica, è necessario che il Ministero dell’economia e delle finanze possa individuare con un più ampio margine di discrezionalità le soluzioni tecniche volte ad assicurare effettività al divieto di cui al secondo periodo del medesimo comma 8; i controlli previsti dall’articolo 7, comma 9, per il contrasto al gioco minorile possono essere realizzati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; dall’istituzione, prevista dall’articolo 7, comma 10, dell’osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. La relazione rileva anche la necessità di tornare al testo originario del decreto legge con riferimento agli articoli 7, comma 11, 8, commi 14 e 16, 11, comma 1.

Nell’esprimere parere favorevole, la commissione pone dunque delle condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione: “All’articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)”. Le condizioni poste all’articolo 7 sono così formulate: “All’articolo 7, comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: anche mediante l’uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. All’articolo 7, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell’Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All’articolo 7 viene anche posta una condizione: “All’articolo 7, comma 4, primo periodo, per chiarire la portata della norma, occorrerebbe inserire, dopo le parole: rivolte ai minori, la congiunzione ‘e’”.

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