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Lannutti: 'Gap, azioni per contrasto, riduzione e prevenzione'

31 maggio 2018 - 10:50

Il senatore del M5S Elio Lannutti presenta un Ddl sul Gap che punta l'accento su contrasto, riduzione e prevenzione.

Scritto da Anna Maria Rengo

 

"Già nella 16esima legislatura, quando ero senatore, mi sono occupato di gioco e laglità. Come presidente Adusbef, che peraltro aderisce a Mettiamoci in gioco, e nuovamente senatore, ho dunque ritenuto di presentare un disegno di legge in materia, proponendo i temi che fanno parte del contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle". Il senatore del M5S Elio Lannutti spiega così a Gioconews.it le motivazioni che l'hanno portato a presentare a Palazzo Madama il Ddl recante "Norme per il contrasto, riduzione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico”.
Come si legge nelle motivazioni, è "doveroso imporre il divieto di legge alle emittenti radiofoniche e televisive di qualsivoglia comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all’acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, slot, videolotterie ad attività, anche on line, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dall’aleatorietà".

LE FINALITA' - La proposta di legge punta alla "tutela del diritto della salute costituzionalmente riconosciuto e definito dall’articolo 32 Costituzione nonché inteso come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente l'assenza di malattia o di inabilità” così come definito dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità-Oms. In tal modo, si vuole sgombrare definitivamente il campo da ogni possibile considerazione tesa a configurare una legislazione che incida su qualsiasi aspetto del gioco d’azzardo come una norma esclusivamente di tutela dell’ordine pubblico (si veda Corte costituzionale n. 108 del 2017).
 
LA PUBBLICITA' - Come già avvenuto con altri prodotti (su tutti i tabacchi) risulta essenziale al fine di garantire gli obiettivi fissati vietare qualsiasi forma di pubblicità di qualsiasi gioco d’azzardo". In dettaglio, l'articolo 2 "ha lo scopo di vietare alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private di pubblicizzare forme di gioco di azzardo cosiddetto compulsivo, anche per prevenire il sovra-indebitamento famigliare, preoccupante fenomeno derivante- dai dati della Consulta nazionale delle fondazioni antiusura- in prevalenza dal gioco d’azzardo e causa di ricorso a debiti e/o usura generato dall’aumento esponenziale del ricorso al gioco d’azzardo.
 
GLI AGENTI DI COPERTURA - Nell’ottica del contrato alla criminalità organizzata che trova una vantaggiosa forma di illecito profitto anche nelle forme di gioco d’azzardo legalizzate (si pensi al racket delle slot machines) si è ritenuto opportuno estendere, all’articolo 3, la possibilità di utilizzare i cosiddetti 'agenti di copertura' in qualsiasi procedimento di indagine o investigazione finalizzato all’accertamento di fattispecie di reato nell’ambito delle attività di commercio del gioco d’azzardo (anche online) in attuazione delle misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata avanzate dalla Commissione parlamentare antimafia nella relazione presentata il 6 luglio 2016”.
Il proposto articolo 3, perciò, "raccoglie la proposta del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, di istituire la figura di agenti sotto copertura per combattere le 'azzardo mafie'. Per entrare nelle sale gioco e scoprire trucchi, truffe e affari dei clan, soprattutto sulle scommesse online. Perché finora i controlli tradizionali non funzionano. È la proposta, decisamente innovativa, dopo l’operazione 'Anno zero' della procura di Palermo che ha scoperto lo strettissimo legame tra il superlatitante Matteo Messina Denaro e un imprenditore delle scommesse, a conferma del grande interesse delle mafia, Cosa nostra compresa, sul settore dell’azzardo. 'Il fatturato delle scommesse continua a crescere, soprattutto quelle online – denuncia il procuratore – con servizi a volte offerti direttamente da mafia, camorra e ’ndrangheta, attraverso propri imprenditori, che con questo canale riescono a riciclare un’enorme quantità di denaro sporco'.
 
LE LOTTERIE ISTANTANEE - L’articolo 4 introduce una serie di misure riguardanti le lotterie istantanee e i tagliandi; ci si è preoccupati, altresì, di regolamentare le condizioni ambientali dove le persone possono accedere ai giochi d’azzardo in ogni sua forma (specie dei video poker) partendo dal presupposto che devono scongiurarsi ambienti insalubri, poco socievoli che possono incentivare la gioco compulsivo.
L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave sarà chiamato ad un ruolo attivo nell’applicazione del presente articolo.
 
I COMPITI DEGLI ENTI LOCALI - L’articolo 5 rappresenta un ulteriori passo verso una piena e compatibile collaborazione tra Stato, Regioni e Enti locali nel contrasto alle forme di ludopatia. Considerato che Enti territoriali e locali sono più vicini alla popolazione di riferimento e, quindi, più sensibili a percepirne i disagi e i problemi è bene prevedere che le amministrazioni periferiche possano anche adottare misure più restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale.
 
I FINANZIAMENTI - L’articolo 6 introduce una prima forma di finanziamento per ogni ulteriore forma di cura e terapia da predisporre a vantaggio dei soggetti affetti dal disturbo in oggetto; è bene che le risorse saino distribuite sul territorio in ragione della maggiore o minore presenza del fenomeno del gioco d’azzardo patologico.
 
LA TESSERA SANITARIA - L’articolo 7 prevede misure di controllo per l’accesso ai giochi d’azzardo tramite l’utilizzo della tessera sanitaria e la possibilità per chi, coscientemente decida, di disabilitare la propria tessera a tal fine; questa misura potrà essere anche richiesta dall’amministratore di sostegno.
L’ultimo articolo predispone la creazione di progetti e campagne informative per contrastare e prevenire il fenomeno del Gioco d’Azzardo Patologico.
 
PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per il contrasto, riduzione e prevenzione del gioco d’azzardo patologico denominato Ludopatia”
 
Art. 1
(ambito di applicazione e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono volte a garantire e tutelare il diritto alla salute così come previsto dall’art. 32 Cost. e dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità-Oms.
2. Lo scopo ed il fine del primo comma è perseguito sia delle modifiche alla legislazione già in vigore sia con l’introduzione di nuove disposizioni
 
Art. 2
(Modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005)
Al comma 1 dell’articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:
h) sulle “reti di comunicazioni elettroniche” così come definite dalla lettera c) art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi che prevedano la vincita o la perdita, prevalentemente aleatorie, di soldi o di altre utilità.
 
Art. 3
(indagini sotto copertura)
1. In caso di indagini da parte degli Organi inquirenti o delle Forze dell’Ordine riguardanti il commercio di gioco d’azzardo in tutte le sue forme, quando si renda necessario utilizzare agenti “sotto copertura”, si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 marzo 2006, n.146 (G. Uff. n.85 dell'11 aprile 2006, Supp. Ord.) “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”.
 
Art. 4
(lotterie istantanee e ambienti di gioco)
1. Ogni tagliando di qualsiasi forma di lotteria o di gioco istantaneo deve le informazioni riguardanti il rischio che si corre e le percentuali legate alle possibilità di perdere o di vincere nonché ulteriori messaggi di avvertimento circa il pericolo di sviluppare patologie legale al gioco d’azzardo.
2. Negli appositi ambienti dove è possibile accedere ai giochi d’azzardo in ogni forma è vietato deve il consumo di bevande alcoliche e il fumo.
3. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave ogni anno pubblicherà le indicazioni e le precauzioni a cui i software degli hardware che consentono il gioco d’azzardo dovranno essere conformi; l’Osservatorio sarà, altresì, competente per ogni moratoria per i nuovi giochi d’azzardo e ogni proposta di modifica o variazione circa le caratteristiche dei giochi d’azzardo.
4. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave indicherà le informazioni e i messaggi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La violazione delle diposizioni concernenti gli ambienti di gioco di cui al comma 2 comporterà l’applicazione di sanzioni fino alla possibile chiusura temporanea dell’esercizio.
 
Art. 5
(Regioni ed Enti locali)
1. Nelle loro competenti materie, Regioni e Enti locali regolamenteranno il gioco d’azzardo sul proprio territorio di riferimento.
2. La normativa nazionale in materia si considera una misura di tutela minima della salute e dell’ordine pubblico; ogni Regione e Ente locale, in applicazione del comma 1, potrà applicare misure più restrittive per quanto riguarda le distanze delle sale gioco da SerT, scuole e luoghi di culto.
3. Regioni e Enti locali potranno determinare altri luoghi, oltre a quelli indicati dal comma 2, dai quali dovranno essere rispettate le distanze di cui al comma precedente.
4. Ogni comune potrà, secondo le proprie indicazioni, determinare un logo indicativo dell’assenza di apparecchi di gioco d’azzardo che verrà rilasciato, previa richiesta, agli esercenti interessati.
 
Art. 6
(strutture di cura e risorse destinate)
1. Su disposizione del Ministero della Salute, All’interno dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) devono essere previste articolazioni specialistiche per i pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo che garantiscano loro percorsi differenti rispetto ai pazienti con dipendenza da sostanze.
2. La diagnosi medica di Gioco d’Azzardo Patologico autorizza alla nomina di un amministratore di sostegno ex L. n. 6 del 9 gennaio 2004 il quale, su autorizzazione del Giudice, potrà richiedere la disabilitazione della tessera sanitaria di cui ai commi 1 e 2 art. 7 della presente legge.
3. Su disposizione del Ministero della Salute del Ministero delle Finanze, viene istituito un fondo specifico per la cura e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, dotato di 50 milioni di euro il primo anno, cifra aumentabile negli anni successivi in relazione all’evolversi del fenomeno;
4. Il fondo di cui al comma 3 verrà finanziato devolvendo una percentuale determinata dal Ministero delle Finanze, sul gettito Irap complessivo nazionale realizzato dalla tassazione delle società e delle attività di gioco d’azzardo da destinare alle Regioni secondo un calcolo proporzionale in ragione delle diagnosi di Gioco d’Azzardo Patologico diagnosticate sulla popolazione Regionale da destinare al sistema dei servizi per garantire cura e assistenza alle persone affette da disturbo da gioco d’azzardo.
 
Art. 7
(accesso ai giochi d’azzardo e autoesclusione)
1. L’accesso a ogni tipologia di gioco d’azzardo, compreso l’online, sarà consentito esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Ogni postazione di gioco, anche on line, dovrà essere dotata di appositi meccanismi o sistemi di inserimento dei dati che impongano preventivamente l’utilizzo della tessera sanitaria ai fini dell’accesso al gioco di cui al comma 1.
2. Al soggetto che intende precludersi la possibilità di accedere ai giochi d’azzardo dove è previsto l’utilizzo della tessera sanitaria è consentito, con apposita richiesta presso l’Ufficio competente, farsi disabilitare la propria tessera sanitaria.
3. Ogni Regione, dopo l’entrata in vigore della presente legge, provvederà ad indicare l’ufficio competente per le incombenze di cui al comma 2.
 
Art. 8
(campagna informativa)
1. Il ministero della Salute di concerto con il ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone delle campagne di informazione annuali e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo istituzioni locali e servizi territoriali del servizio sanitario nazionale.

 

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