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Legge gioco Sardegna, allerta meteo rinvia audizioni al 23 ottobre

20 ottobre 2018 - 08:14

Slittano al 23 ottobre le audizioni al Consiglio della Sardegna di enti ed operatori sul testo di legge regionale in materia di gioco.

Scritto da Fm

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile in Sardegna nelle scorse ore ha fermato le attività del Consiglio regionale, e con esse le audizioni sul testo unico per il contrasto al gioco patologico programmate per questa settimana nelle sedute del 18 e 19 ottobre della commissione Salute e politiche sociali.

Ma, niente di irreparabile: le audizioni infatti – secondo quanto apprende Gioconews.it da fonti della commissione – sono state calendarizzate per martedì 23 ottobre, compatibilmente con i lavori del Consiglio regionale previsto nella stessa data.

 

 

A confrontarsi sulla bozza di normativa, frutto dell'amalgama delle tre proposte di legge depositate sul tema e ferme al palo da diversi anni grazie al lavoro del consigliere Daniela Forma (Pd), saranno i referenti scientifici del Piano regionale sul Gap, rappresentanti degli psicologi, dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Università di Cagliari, i Comuni che hanno varato ordinanze e regolamenti sul gioco, l'Anci Sardegna, le associazioni socio-sanitarie e quelle di categoria – da As.Tro a Sts-Fit.
 
 
IL TESTO UNIFICATO – Il testo su cui verteranno le audizioni in particolare si sofferma sulle competenze dei Comuni in materia di regolamentazione del gioco e contrasto al Gap. “1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Art. 11 Agevolazioni e limitazioni in capo ai comuni 1. I Comuni, nel rispetto della normativa statale e degli strumenti di pianificazione regionale, possono individuare altri luoghi sensibili cui applicare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, con riguardo all'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. I Comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che rinunciano all'istallazione di slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni (perenni o una tantum) sui tributi comunali (Imu, Tasi, Cosap e altri eventuali), secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. Art. 12 Sanzioni amministrative 1. Il comune ha la competenza sui controlli dei locali in cui è esercitato il gioco tramite la polizia locale come pure la riscossione delle sanzioni amministrative. 2. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 8.000 euro. 3. I comuni istituiscono con i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo un apposito Fondo 'Proventi da controlli di conformità alla legislazione nazionale e regionale sul Gioco d'azzardo patologico' destinato alla concessione di premialità per i titolari di esercizi pubblici di cui all'articolo 11, comma 3, a campagne comunali di sensibilizzazione sul Disturbo da gioco d'azzardo o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale”. Inoltre, il testo prevede che la Regione si doti del Piano regionale del Gioco d'azzardo patologico (Gap), l'istituzione dell'Osservatorio regionale del disturbo da gioco d'azzardo e del logo regionale 'Slot free Regione Sardegna', la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco e della 'Giornata regionale contro il Disturbo da gioco d'azzardo', la non concessione da parte della Regione del proprio patrocinio per le iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive che contengono e pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono alla dipendenza da Gioco d'azzardo patologico, la stipula di protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole primarie e secondarie predisporre ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco . Infine, “la Regione autonoma della Sardegna sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. 2. La Regione può avvalersi, direttamente o per il tramite dell'Azienda per la tutela della salute (Ats), della collaborazione di enti e associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto”.

 

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