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Manovra Bis, tutti respinti gli emendamenti: 5 Odg sui giochi

13 giugno 2017 - 14:45

La commissione Bilancio del Senato ha respinto tutti gli emendamenti presentati alla Manovra Bis.

Scritto da Anna Maria Rengo

Sono stati tutti respinti dalla commissione Bilancio del Senato i circa 800 emendamenti (alcuni dei quali riferiti al gioco e a firma principalmente del Gruppo Misto e del M5S) presentati alla Manovra Bis che, come noto, prevede disposizioni anche in materia di gioco. La seduta riprenderà in notturna, oggi 13 giugno, per la votazione dei circa 200 ordini del giorno e la predisposizione dell'eventuale mandato al relatore a riferire in Aula su un testo, quello fuoriuscito dai lavori della Camera, sul quale il governo è intenzionato a porre la questione di fiducia.Tra gli ordini del giorno che saranno esaminati ne figurano alcuni relativi al gioco, simili a quelli già presentati alla Camera.

LA PUBBLICITA' - In dettaglio, il senatore Endrizzi (M5S) chiede l'impegno del governo a "prevedere, in sede di rilascio e di rinnovo di ogni concessione in tema di giochi d’azzardo e scommesse, il divieto assoluto, per i concessionari, di porre in essere comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso".
LE VLT - Un altro ordine del giorno, sempre a prima firma di Endrizzi, impegna il governo a "procedere con l’emanazione del decreto ministeriale citato al comma 943 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, e ribadire quanto espresso all’articolo 3 del decreto direttoriale 6 agosto 2009 in merito al contenimento dei Vlt nella percentuale del 14 per cento dei Awp totali, i quali entro il 31 dicembre 2019 dovranno risultare il 30 per cento in meno dei macchinari autorizzati al 31 luglio 2015; alla luce delle riduzione degli apparecchi Vlt, ad innalzare la tassazione sui Vlt incrementando le entrate per lo Stato e, contestualmente, contribuire a contenere la perdita monetaria oraria a carico di ogni singolo giocatore; ad inibire l’utilizzo delle valute cartacee da 500 e da 200 euro nel contesto dei Vlt inserendolo nel decreto legislativo di cui all’atto del Governo sottoposto a parere parlamentare citato; a prevedere l’obbligo di esplicitare sui ticket erogati dalle videolottery il nominativo del giocatore insieme al quantitativo di denaro inserito nel videoterminale, l’eventuale vincita o assenza di giocata, così da avere evidenza dei movimenti dei flussi di denaro attraverso l’apparecchiatura di gioco indiretto collegamento con le persone fisiche, apportando queste verifiche e contro bianche al di sotto del limite previste di 500 euro. Altri importanti spunti per una migliore normativa ad hoc per le Vlt possono essere facilmente reperiti nella relazione della Commissione parlamentare antimafia sulle infiltrazioni mafiose a criminali nel gioco lecito e illecito; ad assumere iniziative dirette ad obbligare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli alla pubblicazione dei dati sulle certificazioni delle piattaforme Vlt, fermi al 2012, con le stesse modalità analitiche precedentemente in uso, prevedendo altresì un obbligo di pubblicazione, per il futuro, con cadenza mensile; ad attivarsi al fine di superare l’attuale conflitto di interessi in virtù del quale i software di gestione delle videolottery sono in mano agli stessi concessionari".
IL DIVIETO DI GIOCO - Alessandra Bencini, dell'Italia dei Valori, chiede di "valutare l’opportunità di introdurre il divieto del gioco d’azzardo, con le uniche eccezioni del lotto, escluso il lotto istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme, e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando pene severe" di "valutare l’opportunità di ridurre il mercato dell’azzardo online proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete internet, è fondamentale per la conoscibilità dei siti e, per quanto attiene al danno sociale e alla salute pubblica, è strettamente paragonabile a quella sui prodotti da tabacco, che in Italia è già stata proibita tanti anni fa; a valutare l’opportunità di consentire l’accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt’oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi".
I CONTROLLI - Serenella Fucksia (Gruppo Federazione della Libertà) chiede invece al governo di "impegnarsi efficacemente nella lotta e nel contrasto del mercato illegale dei giochi, in –particolare aumentando i controlli sul territorio con specifico riferimento agli esercizi che dispongono di macchine Awp".
LA RIDUZIONE DELLE AWP - Infine, Marcello Gualdani (Ap), chiede l'impegno del governo, "nella redazione delle modalià attuative dell’articolo 6-bis, da indicarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 luglio 2017, a tenere conto delle effettive dinamiche concorrenziali del mercato delle Awp e delle vigenti condizioni convenzionali ed in particolari ad individuare modalità di calcolo della riduzione del numero di autorizzazioni per ciascun singolo concessionario sulla base della complessiva evoluzione del mercato realizzatasi fino alle scadenze previste dal richiamato articolo 6-bis".
Il testo dovrebbe approdare in Aula domani e anche la commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui presupposti costituzionali.
Il provvedimento, lo ricordiamo, contiene diverse misure sui giochi: in particolare l'aumento del Preu per slot machine e Vlt e la riduzione del 34 percento delle slot machine entro il 2018 e questo è il suo testo coordinato:
Articolo 6 (Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1º ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.
4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»
Articolo 6-bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento)
1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.
 

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