L'approvazione della mozione, che ha visto l'accordo della maggioranza di centrodestra e il supporto del sindaco Silvia Chiassai, è solo il primo passo verso la discussione e il sì al regolamento.
IL "MODELLO" DI ANCI TOSCANA - Il provvedimento di Anci Toscana, già
adottato dal Comune di Prato, e inviato a tutti i Comuni della regione, prevede innanzitutto una forte
implementazione del ventaglio dei "luoghi sensibili" nelle cui vicinanze è interdetta l'installazione di apparecchi da gioco. Sono compresi "oltre ai locali di proprietà comunale, oratori, biblioteche, musei, giardini pubblici, ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, fermate del pubblico trasporto, sportelli bancari o bancomat, agenzie di prestiti e pegni, compro-oro”. E' previsto anche i
l divieto di pubblicizzare i prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comunale qualora in violazione delle norme previste dall’articolo 5 della legge regionale 57/2013 e negli altri casi previsti dall’articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 189/2012. Si prevede la possibilità di
escludere i soggetti destinatari del presente regolamento dagli eventuali benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dai Comuni con propri regolamenti specifici in materia. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune da un cittadino residente e le cui finanze siano state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Serd., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione (ad eccezione del caso in cui il soggetto eserciti la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni).