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Pieve di Soligo: 'Limiti orari al gioco anche lontano da luoghi sensibili'

19 marzo 2018 - 10:12

A Pieve di Soligo (Tv) al via i controlli nelle sale giochi e nei locali pubblici per appurare il rispetto dei limiti orari in vigore.

Scritto da Redazione

Controlli delle forze dell'ordine già in atto a Pieve di Soligo (Tv) per verificare il rispetto dell'ordinanza sugli orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi negli esercizi commerciali ((bar, ristoranti, alberghi,rivendite di tabacchi, circoli ricreativi, ricevitorie del lotto, agenzie di scommesse, sale bingo e Vlt) appena varata dall'amministrazione comunale.


L'ordinanza consente il gioco nelle fasce orarie comprese fra le 9 e le 22 di tutti i giorni, compresi i festivi, ma prevede una distinzione per le attività ubicate a una distanza minore di 500 metri da istituti scolastici, stazioni di treni e autobus. Per loro è valido un orario di esercizio diversificato: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 22 nei giorni feriali e  dalle 9 alle 22 nei giorni festivi.


Al di fuori di tali fasce orarie gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di alcun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere. 
 

I titolari delle sale gioco o sale Vlt, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sonoinstallati
apparecchi da gioco, sono tenuti ad osservare le seguenti ulteriori disposizioni: a)obbligo di esposizione di cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al Gap e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art.20, comma 4,lettera d), della Legge Regione Veneto n.6 del 27.04.2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco; b)obbligo di esporre un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all’esterno del locale in prossimità dell’ingresso; c)obbligo di esposizione all’interno del locale del cartello indicante gli orari di esercizio disposti con la presente ordinanza.
 

Le violazioni sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria compresa fra i 25 e i 500 euro. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art.86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt.86 e 88 Tulps.
 

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