Regione Puglia: terza Commissione approva Ddl Gap
Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico: la terza commissione della Puglia approva Pdl.
La terza commissione consiliare della Regione Puglia ha approvato all’unanimità la proposta di legge di “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 43/2013 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico’”. Il provvedimento recepisce i contenuti di due pdl presentate da Mino Borracino e Paolo Pellegrino e va a modificare la legge regionale in vigore, nell’intento di renderla più incisiva nella consapevolezza che il fenomeno del gioco d’azzardo patologico continua a rappresentare un rischio concreto, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione (giovanissimi, anziani, disoccupati o inoccupati, persone a rischio di marginalità sociale), che con il loro operato trascinano sul lastrico molti nuclei familiari.
I consiglieri del M5S si sono riservati di presentare emendamenti nel corso dell’esame della pdl in Consiglio regionale.
“L’approvazione in un unico testo di legge che accorpa le mie modifiche e quelle dei collegi di Noi a Sinistra, Borraccino e Colonna, è sicuramente un buon passo in avanti. Di ludopatia ci si ammala, per la ludopatia si finisce nel baratro. E come Regione proponiamo delle modifiche che tentano di prevenire e contrastare una vera emergenza sociale”.
Lo dichiara il presidente de La Puglia con Emiliano, Paolo Pellegrino, a margine dell’approvazione del Ddl.
“Non a caso questo testo – aggiunge Pellegrino – elenca una serie di divieti come la non esposizione all’esterno dei locali e delle rivendite di cartelli, fotocopie o altro che pubblicizzino vincite passate o di giornata; al tempo stesso la Regione promuove accordi con le aziende di trasporto pubblico locale per l’adozione di un codice di autoregolamentazione che impedisca la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio”.
“Infine un passaggio molto importante riguarda le distanze dai cosiddetti luoghi “sensibili”. Secondo l’attuale legge regionale “l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili (ecc…).