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Sì a emendamento Baroni: 'Dal 1° luglio orari di slot e Vlt sotto controllo'

04 dicembre 2018 - 08:47

Approvato l'emendamento riformulato di Baroni: dal 1° luglio l'Adm mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento di slot e Vlt.

Scritto da Roberta Falasca

È stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera l'emendamento (42.033 riformulato) alla legge di bilancio 2019 presentato da Massimo Enrico Baroni del Movimento 5 Stelle.

Secondo l'articolo 42-bis, in merito alle misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo, dal 1° luglio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi di Sogei spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento di slot e Vlt.

La riformulazione dell'emendamento considera che siano definiti i criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti, nel rispetto, comunque dell'autonomia degli enti locali”.
 
“L’articolo aggiuntivo – spiega Massimo Enrico Baroni - ha una lunga storia e fa seguito a un ordine del giorno al bilancio presentato al Senato nella scorsa legislatura. Il problema era di come attuare i regolamenti degli enti locali per la limitazione degli orari di apertura dei locali con apparecchi per gioco d’azzardo e per la misura del distanziometro. Infatti, diversi comuni non potevano esercitare il controllo per il fatto di non poter accedere alla banca dati della Sogei e per gli eccessivi costi del controllo esercitato dalla Polizia municipale. Quelli della Sogei sono dati preziosi che sono rimasti per troppo tempo chiusi e in dotazione solo dell’ente monopoli. Dò atto al Partito democratico di essere intervenuto nel 2017 sul tema in sede di conferenza Stato-Regioni ma con questa proposta emendativa si dà effettivo seguito alle disposizioni dei regolamenti degli enti locali. Sussistono ancora alcune difficoltà tecniche che sono in via di risoluzione e inoltre, esistono molte resistenze da parte delle concessionarie”.
 
ECCO IL TESTO INTEGRALE - Art. 42-bis. (Misure di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo) 1. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della Sogei Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell’economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall’intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell’ambito dell’autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti. 3. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 1, pari a 50.000 euro annui, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell’ambito della dotazione organica dell’amministrazione. (Nuova formulazione) Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Bologna, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.

 

 

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