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Abruzzo: 'scade' la legge sul gioco, nuovo testo in commissione Salute

30 luglio 2020 - 08:44

Sotto la lente della commissione Salute in seduta oggi, 30 luglio, il testo unificato che aggiorna la legge sul gioco dell'Abruzzo, 'in scadenza' alla fine di agosto.

Scritto da Fm
Abruzzo: 'scade' la legge sul gioco, nuovo testo in commissione Salute

Passi in avanti, al consiglio regionale dell'Abruzzo, verso la nuova legge sul gioco, dopo la normativa approvata nel 2013 e modificata nel 2018, che ha spostato la scadenza delle autorizzazioni in essere alla fine dell'agosto di quest'anno

La seduta straordinaria della commissione consiliare Salute, in programma per oggi, giovedì 30 luglio, infatti all'ordine del giorno vedrà il testo unificato frutto delle proposte di legge “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”, a firma dei consiglieri Testa e Quaglieri, e “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, presentata dai consiglieri Paolucci, Legnini, Pepe.

 

Per la formulazione del testo unificato da parte degli uffici consiliari, secondo quanto si legge nella nota informativa a corredo della Pdl, “è stato scelto come testo base quello del progetto di legge n.82/2019 (quello di Paolucci, Legnini, Pepe, Ndr) poiché, come si evince anche dal titolo 'Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche' ha una portata più ampia e generale rispetto all’altro che invece disciplina una sola tipologia di dipendenza patologica e cioè quella relativa al gioco d’azzardo collocata nel secondo dei cinque Titoli in cui si articola il p. di l. n.82/2020”.
 
DISTANZIOMETRO E POTERI DEI COMUNI - Nello specifico, secondo tale proposta unificata - che costituisce una base di discussione e vedrà formalmente partire il suo iter a fine agosto -  “l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili: tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; le caserme militari; i centri di aggregazione di anziani; tutti i luoghi di culto; i cimiteri e le camere mortuarie; gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati”.
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale.
 
TICKET REDEMPTION, NO AI MINORI - Vietato anche l’utilizzo di apparecchi e congegni comma 7 (lettera c-bis) ai minori di 18 anni, vale a dire le ticket redemption.
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA, OSSERVATORIO E LOGO NO SLOT -  Il testo inoltre sancisce la formazione e l’aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale; istituisce l’Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge, fra le quali figura la redazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale; istituisce la “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”, nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.
Sono previsti campagne di sensibilizzazione sul Gap negli istituti scolastici, sostegni alle iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione al fine di responsabilizzare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto delle normative vigenti in materia di Gap; contributi regionali per enti e progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie, il rilascio del logo regionale “No Slot-Regione Abruzzo”, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito, la messa in funzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco.
 
LE SANZIONI - L'apertura di sale gioco non autorizzate o in violazione del distanziometro regionale - fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi - è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2mila a un massimo di 10mila. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell’esercizio da dieci a sessanta giorni.
 

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