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Campania, Graziano: 'A un passo dalla nuova legge sul gioco'

18 ottobre 2019 - 09:16

Approvato in commissione Sanità della Regione Campania il testo unificato della legge sul gioco: videosorveglianza, multe e corsi per contrastare il Gap.

Scritto da Rf
Campania, Graziano: 'A un passo dalla nuova legge sul gioco'

La nuova legge regionale campana sul gioco arriverà nella prossima seduta del Consiglio regionale, dopo l'approvazione del testo unificato in commissione Sanità e Sicurezza sociale della Regione Campania.

"Lo avevamo annunciato e stiamo lavorando con unità di intenti ad una legge regionale sul gioco che preveda la massima attenzione ai soggetti deboli e ai minori. Multe, corsi di formazione, distanze da rispettare ma anche videosorveglianza, accesso riservato solo su identificazione della maggiore età e coinvolgimento delle Asl per il recupero delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e supporto alle famiglie".
 
Queste le parole del consigliere regionale della Campania Stefano Graziano (Pd) in merito all'approvazione del testo unificato della legge regionale sul gioco che arriverà in Consiglio Campania nella prossima seduta e che è stata discussa ieri, giovedì 17 ottobre, nella quinta commissione Sanità e Sicurezza sociale.
 
"Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari” è il titolo del testo unificato presentato dai consiglieri regionali Graziano, Ciaramella, Casillo M, Marrazzo, Daniele, Chianese, Amabile, Iannace, Alaia-Ricchiuti, De Pascale, Petracca, Longobardi, Di Scala-Beneduce, Cesaro, Russo, Paolino, Ciarambino, Viglione, Cirillo, Cammarano, Malerba, Muscarà e Saiello e approvato in commissione Sanità e Sicurezza sociale della Regione Campania.
 
"La presente legge - si legge nel testo - contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro, alla prevenzione ed al contrasto all’usura, al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, nonché alla tutela dei minori. Regolamenta, inoltre, misure volte ad impedire un crescente impatto delle attività connesse alla pratica legale del gioco con vincite in denaro in concessione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio. Disciplina infine le forme di collaborazione istituzionale e con le iniziative del terzo settore e la partecipazione degli operatori di gioco regolamentato alle sedi di confronto sulle disposizioni in materia di gioco con vincite in denaro".
 
Il testo unificato riporta le modifiche alla legge sul gioco vigente: "Limitazioni all’esercizio del gioco per la prevenzione del Dga - si legge ancora nel testo - vietata la nuova apertura di attività ad una distanza da luoghi sensibili inferiore a 250 metri misurati dagli ingressi principali degli edifici. La distanza sarà calcolata secondo criteri che tengano conto degli assi viari e, pertanto, sulla base delle distanze pedonali più brevi. Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività di cui all’art. 3 non sono applicabili alle attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le stesse siano dotate o si dotino, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di possibilità di accesso selettivo all’offerta di gioco, con identificazione della maggiore età secondo le modalità previste dalla legge; videosorveglianza dell’area con apparecchi per il gioco, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali; modalità di comunicazione al pubblico esclusivamente informativa dei prodotti di gioco e priva di messaggi di induzione al consumo di gioco; certificazione della partecipazione dei titolari delle attività regolate dalla presente legge e del personale ai corsi di formazione di cui all’art. 14. 
 
Le disposizioni regolanti la localizzazione delle attività non si applicano agli esercizi già titolari di concessioni statali ai sensi della legge n. 1293 del 1957 e s.m.i., a condizione che gli apparecchi per il gioco siano collocati nell’area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del atitolare o di personale adeguatamente formato e non in aree materialmente o visivamente separate.
 
È in ogni caso vietato, senza specifica autorizzazione dell’amministrazione comunale, incrementare il numero degli apparecchi per il gioco all’interno degli spazi per il gioco o dei corner. Su ogni apparecchio per il gioco deve essere indicata, in modo chiaro, la data del collegamento alle reti telematiche.
 
Per le attività di cui all’art. 3 della presente legge i Comuni prevedono la sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l’accesso ai minori, per 12 ore giornaliere complessive, di cui 10 ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle 23 alle 9 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, per 8 ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10.
 
LOGO 'NO SLOT' - La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici ed il manuale di utilizzo, che individua i criteri e le procedure per la concessione in uso e i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione dello stesso, del logo regionale "No Slot Campania" rilasciato dai Comuni agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco.
 
Il provvedimento istituisce un albo per individuare e aggiornare annualmente l'elenco degli esercenti aderenti di cui al comma 1. L’iscrizione nell’Albo è titolo di preferenza per l’ottenimento di eventuali finanziamenti previsti da disposizioni regionali o comunali, da adottarsi anche nelle forme di misure di fiscalità di vantaggio.
 
CORSI DI FORMAZIONE - La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la commissione consiliare competente, l'Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo, l'associazione nazionale comuni italiani, i soggetti del terzo settore di cui agli artt. 13 e successivi della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze e le associazioni di categoria dei concessionari e degli esercenti autorizzati alla raccolta dei giochi regolamentati disciplina l'attività di formazione obbligatoria attraverso specifici corsi per i gestori di attività di offerta di giochi con vincite in denaro indicate all’art. 3, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra Regione. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
 
I corsi di formazione sono finalizzati alla prevenzione e riduzione del disturbo da gioco d’azzardo, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio; all'attivazione della rete di sostegno; alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria. La Regione, nel riconoscere il ruolo centrale che l'istituzione scolastica può svolgere nel contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, promuove la stipula di accordi e protocolli di intesa con l'Ufficio scolastico regionale al fine di introdurre nelle scuole secondarie campagne di informazione e di sensibilizzazione e ulteriori iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti i potenziali rischi connessi al gioco d'azzardo, anche on line.
 
Nel predisporre le iniziative di cui al comma 3, la Regione tiene conto della metodologia di "peer education", anche stimolando gli stessi coetanei-studenti a partecipare a concorsi di idee per realizzare progetti di comunicazione e prevenzione da divulgare nelle scuole. Nel riconoscere l'importanza della formazione ai fini di una più incisiva sensibilizzazione degli studenti sui rischi correlati al gioco d'azzardo, le intese di cui al comma 3 possono prevedere anche specifiche iniziative formative per il personale scolastico.
 
SANZIONI - L’installazione di apparecchi per il gioco in contrasto con l’art. 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di mille euro per ogni apparecchio di gioco e l’interdizione del medesimo al funzionamento mediante il blocco telematico. A tal fine l’irrogazione della sanzione è tempestivamente comunicata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed al concessionario alla cui rete è collegato l’apparecchio.
 
La nuova apertura di negozi di scommesse, sale dedicate, bingo o corner in violazione delle distanze determinate ai sensi dell’art. 9, comma 1, della presente legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 5mila euro e l’apposizione di sigilli ai locali interessati.
 
L'inosservanza delle disposizioni in materia di divieto di pubblicità di cui all'art. 9 è sanzionata con una sanzione amministrativa da mille a 3mila euro, ferma restando la segnalazione alle autorità nazionali competenti. L'inosservanza delle disposizioni contenute all’art. 10 comporta l'applicazione all’esercente di sanzioni amministrative equivalenti a quelle previste dall’art. 24, commi 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
 
In caso di mancata partecipazione alle iniziative di formazione disciplinate dall’art. 14, il Comune diffida il gestore e il personale soggetto all'obbligo ad adempiere entro 60 giorni, con la partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento della violazione. A seguito dell'accertamento si procede comunque all'applicazione ai titolari degli esercizi inadempienti di una sanzione amministrativa da mille a 3mila euro, ferme restando le ulteriori conseguenze amministrative previste dall’art. 9.
 

 

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