Consiglio Piemonte: 'Gioco, sì a interruzione per 12 ore e 30 minuti'
23 settembre 2021 - 10:56
Il Consiglio del Piemonte approva emendamento di Ruzzola (FI) a legge di riordino che fissa orari di interruzione per esercizi di gioco in 12 ore e 30 minuti al giorno.
Scritto da Fm
Va avanti, al consiglio regionale del Piemonte, la discussione generale della legge di riordino dell’ordinamento regionale (disegno di legge n. 143), comprensiva delle modifiche alla legge sul gioco approvata a luglio, fresca di via libera da parte del Consiglio dei ministri dopo l'impegno preso dalla Giunta a ritoccare la normativa per eliminare le previsioni che potevano determinare invasioni della sfera di competenza statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza'”.
Nella seduta del Consiglio di ieri, 22 settembre, sono stati esaminati alcuni emendamenti sul tema, ma solo uno di loro è stato approvato.
Partiamo proprio da questo, depositato da Paolo Ruzzola di Forza Italia.
L’emendamento aggiunge all’articolo 72 del disegno di legge n.143 l'articolo 72 nonies il quale sostituisce la lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 rubricato “Limitazioni all’esercizio del gioco”. La proposta mira a stabilire gli orari di interruzione per gli esercizi definiti come punti gioco (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) in “dodici ore e trenta minuti al giorno, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30”.
È stato invece bocciato l'emendamento presentato dai consiglieri di minoranza Domenico Rossi e Raffaele Gallo (Partito democratico), che chiedeva di inserire dopo l’articolo 72 ((Modifiche alla l.r. 3/2021)) del Ddl n.143 è inserito il seguente articolo: “ Art. 72 decies (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 19/2021) 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 23 (Sanzioni) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)), si aggiunge il seguente comma: “9. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 commi 1 e 2, relativamente al numero di apparecchi reinstallati, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 installato in sovrannumero. Il Comune, altresì, effettua diffida a ricondurre il numero di apparecchi al massimo previsto per legge entro 30 giorni decorsi i quali viene disposta la chiusura dell’esercizio fino all’effettiva ottemperanza delle disposizioni di legge”.