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Ddl gioco patologico: pioggia di emendamenti su orari, distanze e cura del Gap

19 giugno 2014 - 08:02

Continua la discussione del Ddl sul gioco patologico in Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati. Presentati nuovi emendamenti e subemendamenti al testo che puntano sul finanziamento delle cura e prevenzione al gioco patologico e sulle distanze delle sale dai luoghi sensibili.

Scritto da Sm
Ddl gioco patologico: pioggia di emendamenti su orari, distanze e cura del Gap

 

All’emendamento 11.50 del relatore, sostituire le parole da: L’esercizio fino a: esercita con le seguenti: L’esercizio di nuove sale da gioco, di nuovi punti di vendita in cui si svolge.

0. 11. 50. 1. Beni.

All’emendamento 11.50 del relatore, sostituire le parole da: del sindaco fino alla fine del comma con le seguenti: del questore e del sindaco competente per territorio. Il comune è tenuto ad adottare un regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d’azzardo.

0. 11. 50. 2. Lenzi.

ART. 11. (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo). Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L’esercizio di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia di orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d’azzardo.

11. 50. Il Relatore.

All’emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sostituire le parole da: il divieto sino alla lettera e) con le seguenti: il rispetto dei seguenti requisiti: a) una distanza non inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, banche e uffici postali; b) l’apertura per un orario giornaliero equivalente o inferiore a quella delle altre attività commerciali; c) l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l’ordinaria attività; All’emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sopprimere la lettera e). Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere che il numero massimo degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili in ciascun comune, non possa superare la quantità di un apparecchio ogni 1000 abitanti.

0. 11. 51. 3. Beni.

All’emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, sopprimere le lettere f) e g). 0. 11. 51. 4. Lenzi.

All’emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, lettera f), dopo le parole: che intercorra tra una giocata e l’altra aggiungere le seguenti: nonché le fenestrature dei luoghi che permettano la percezione del trascorrere del tempo. 0. 11. 51. 5. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 11.51 del relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) È vietata all’interno delle sale gioco e dei locali la vendita e il consumo di bevande alcoliche. 0. 11. 51. 6. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 11.51 del relatore, sopprimere il comma 4. 0. 11. 51. 7. Lenzi.

ART. 11. Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti: 2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l’autorizzazione, di cui al comma precedente, qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta non rispetti i seguenti parametri minimi: a) ubicazione: 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali; b) orari: non oltre le 8 ore quotidiane; c) specifiche spazi: l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all’interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l’ordinaria attività; d) divieto fumo: In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche; e) numero massimo apparecchi da intrattenimento: Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare: 1) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti; 2) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti; 3) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti; 4) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti; 5) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti; f) norme di tutela: al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 5, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra; g) divieto di pubblicità relativa ai luoghi in cui si gioca. 3. L’autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. 4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione comunale, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica. 5. Sono fatte salve le discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi espressi nel presente articolo. 11. 51. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l’attività di gioco con vincita in denaro, nel rispetto dei criteri fissati ai successivi commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5. Il regolamento comunale stabilisce altresì i termini entro i quali i locali in cui si svolge l’attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti.

2. L’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l’installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali. Conseguentemente: dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. All’interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche. 3-ter. L’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l’attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l’attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l’attività di gioco. Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra. 11. 100 Il Relatore.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere le seguenti: e 2-bis. Conseguentemente, all’articolo 12-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di provvedere al finanziamento delle iniziative di informazione e formazione previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge, è istituito il Fondo per la formazione e informazione sul gioco d’azzardo patologico, nell’ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute. 0. 12. 50. 2. Gigli.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: commi 1, 2 e 3 aggiungere le seguenti: e comma 3-bis. Conseguentemente, all’articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Per il finanziamento degli indennizzi di cui all’articolo 10-bis sono destinati 10 milioni di euro. 0. 12. 50. 3. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, sostituire le parole: e 3 con le seguenti: 3 e 4. Conseguentemente, all’articolo 12-bis, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti: 3. Per l’assegnazione degli indennizzi economici di cui all’articolo 10-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. 4. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. 4-bis. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5. 0. 12. 50. 1. Buttiglione.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 3, dopo le parole: comma 5 aggiungere le seguenti: nonché una quota dell’1 per cento delle somme giocate relative ai giochi di cui al decreto direttoriale Aams prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011. 0. 12. 50. 4. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 12.50 del relatore, all’articolo 12-bis, comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  1. 12. 50. 5. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 12.50 del relatore, all’articolo 12-bis, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Al fine del finanziamento dell’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate le risorse derivanti dall’1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/ 666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l’1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d’azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all’Erario. Ai fini dell’attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell’1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d’azzardo inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell’ 1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d’azzardo e la destinazione di una quota pari all’1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d’azzardo. 0. 12. 50. 10. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 5, sostituire le parole: 1 punto percentuale: con le seguenti: 5 punti percentuali. 0. 12. 50. 11. Cecconi, Grillo, Dall’Osso, Di Vita.

All’emendamento 12.50 del relatore, al comma 5, sostituire le parole: 1 punto percentuale: con le seguenti: 2 punti percentuali. 0. 12. 50. 12. Gigli.

ART. 12. Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti: 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate, al netto degli utilizzi previsti dall’articolo 12-bis, commi 1, 2 e 3, le somme di cui all’articolo 12-bis, comma 5.

4. Al Fondo di cui al comma 2 sono altresì destinate le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previsto dall’articolo 8, comma 1, della presente legge, e le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 8, comma 9, e 10, comma 2 della presente legge. Conseguentemente, dopo l’articolo 12, aggiungere i seguenti: ART. 12-bis. — (Disposizioni finanziarie) – 1. Per l’attuazione del piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 3-bis, comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2015. 2. Per l’attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015. 3. Per il finanziamento del Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 12, comma 2, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui al comma 5. 5. Le risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell’articolo 110, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono ridotte, nella misura di 1 punto percentuale. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. ART. 12-ter. — (Entrata in vigore) – 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015. 12. 50. Il Relatore.

 

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