skin

De Raho (M5S): 'Istituire commissione sulle mafie, focus su legalità del gioco'

21 novembre 2022 - 16:00

Si parla anche di verifica delle norme collegate al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse nella proposta di legge di Cafiero De Raho (M5S) per l'istituzione della commissione di inchiesta sulle mafie.

Scritto da Redazione
cafieroderaho.jpg

“L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura”.

 

La chiede la proposta di legge che vede come primo firmatario Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale Antimafia e ora deputato per il Movimento cinque stelle, insieme con i colleghi Conte, Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, D’orso, Giuliano presentato alla Camera.

“Tale Commissione di inchiesta rappresenta uno strumento necessario e indispensabile per il buon funzionamento della nostra democrazia. Il valore aggiunto da essa conferito risiede proprio nel ruolo di organo di proposta e di stimolo al perseguimento della legalità nei riguardi dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel comune sforzo per il contrasto del fenomeno mafioso autoctono e straniero, che affligge il nostro Paese”, si legge nella proposta.

Nell'articolo 1 della proposta – intitolato “Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere” - figura un riferimento diretto al gioco. La Commissione infatti è chiamata a “ valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d’impresa, all’intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria”.

IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE – Di seguito, ecco il testo integrale della proposta di legge che vede come primo firmatario Federico Cafiero De Raho.

Art. 1. (Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ».

La Commissione ha i seguenti compiti: a) verificare l’attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia; b) verificare l’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l’efficacia; c) verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali; d) verificare l’attuazione e l’adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere nor- mativo o amministrativo che ritenga necessarie; e) verificare l’attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all’applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni; f) acquisire informazioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un’azione investigativa coordinata; g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette « mafie silenti » e « mafie mercatiste », all’integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti « comitati criminal-affaristici », sistemi criminali o « massomafie », aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l’assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell’Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale; h) verificare l’adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità or- ganizzata di tipo mafioso; i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo: 1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite; 2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell’economia produttiva; 3) all’infiltrazione all’interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato; 4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l’ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio illecito di opere d’arte; m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto; n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche; o) verificare l’impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all’alterazione dei principi della libertà dell’iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell’Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese; p) programmare un’attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l’informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l’intimidazione nei confronti dei giornalisti nonché all’infiltrazione occulta negli organi di informazione e alle conseguenze sulla qualità complessiva dell’informazione, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l’emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie; q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell’impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d’impresa, all’intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l’adeguatezza delle strutture e l’efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all’assistenza e alla cooperazione giudiziaria; r) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l’uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio; s) programmare un’attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l’assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose, e valutare l’adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell’economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l’inquinamento mafioso; t) verificare l’adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci; u) verificare l’adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l’analisi delle proposte da essi elaborate; v) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l’attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l’apporto fornito; nell’ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito; z) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali; aa) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla nor-mativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine; bb) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. 3. Ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale. 4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la riservatezza sull’esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l’effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale. 5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore. 6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l’efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all’attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera v), del presente articolo. 7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

 

Art. 2. (Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di presidenza. 3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

 

Art. 3. (Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all’articolo 7, comma 1.

 

Art. 4. (Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d’ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

 

Art. 5. (Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. 3. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. 5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

 

Art. 6. (Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5, commi 2 e 6. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

 

Art. 7. (Organizzazione interna)

1. L’attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell’articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione. 4. Per l’adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta. 6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l’informatizzazione.

 

Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

Una decina di giorni fa i senatori del Partito democratico Franco Mirabelli, Walter Verini, Vincenza Rando, Anna Rossomando e Alfredo Bazzoli hanno presentato un disegno di legge analogo per l'istituzione, anche in questa legislatura, della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

 

Come per tutte le commissioni d'inchiesta serve infatti, ad ogni legislatura, un disegno di legge specifico per la loro istituzione. Questa, in particolare, viene istituita quasi regolarmente da 60 anni, visto che la prima, chiamata "Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia", fu istituita per la prima volta dalla legge 20 dicembre 1962.

Altri articoli su

Articoli correlati