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Decreto Dignità, clausole gioco sotto 'osservazione' delle commissioni

20 luglio 2018 - 08:05

Pareri favorevoli delle commissioni al decreto Dignità, ma focus sulle norme sul gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Decreto Dignità, clausole gioco sotto 'osservazione' delle commissioni

Via libera, con i rispettivi pareri favorevoli, dalle commissioni della Camera chiamate a esaminare in sede consultiva il decreto Dignità e le disposizioni contenute all'articolo 9 che sanciscono il divieto assoluto della pubblicità del gioco. Tuttavia alcune, come del resto anche la commissione Giustizia prima di loro, fanno espresso riferimento al gioco, talvolta in maniera positiva, ma in altre sottolineando l'opportunità di apportare delle modifiche.

Il Comitato per la legislazione osserva, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione: "Valutino le Commissioni di merito l’opportunità di: approfondire il coordinamento tra l’articolo 9, comma 1, da un lato, e l’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012 e l’articolo 1, commi da 937 a 939 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dall’altro".

 

La commissione Affari costituzionali, "rilevato come l’articolo 9, comma 1, del decreto – legge, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore in materia, vieti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; segnalato altresì come l’articolo 9 preveda, al comma 2, che la violazione dei divieti di pubblicità stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, individuando, al comma 3, l’autorità competente alla contestazione e all’irrogazione di tale sanzione nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom); rilevato, con riferimento al comma 5 dell’articolo 9, il quale prevede che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – legge continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, come la questione relativa ai contratti - stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della sua entrata in vigore sia stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell’entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell’efficacia immediata della legge in vigore", esprime parere favorevole, ma con alcune osservazioni, tra cui: "a) con riferimento alla formulazione del comma 1 dell’articolo 9, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente recante divieti in materia di pubblicità di giochi e scommesse, atteso che il medesimo comma 1 introduce in materia un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo; b) con riferimento alla formulazione del comma 3 dell’articolo 9, valutino le Commissioni di merito l’opportunità coordinare la previsione che individua l’Agcom quale Autorità competente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 9, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (di cui agli articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012)".

Da parte sua, la commissione Trasporti non esprime osservazioni sul gioco, nel suo parere, ma, in premessa, "apprezzamento per le misure volte a contrastare l’azzardopatia previste dall’articolo 9, che introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, includendo – oltre alle manifestazioni sportive, culturali e artistiche – le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet".
La commissione Attività produttive esprime parere favorevole senza osservazioni sul gioco, al termine di un dibattito durante il quale ha preso la parola Davide Bendinelli (Fi): "Oltre a prendere in giro i lavoratori e i cittadini e attaccare le imprese, il decreto del ministro Di Maio intende raccontare frottole anche su un tema delicato e importante come il gioco d’azzardo e la ludopatia. Si impone infatti un divieto a qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi o scommesse con vincite di denaro, su qualunque mezzo, includendo nel divieto anche vari tipi di manifestazioni (sportive, culturali o artistiche) con l’aggiunta di una sanzione, pari a un minimo di 50 mila euro, senza invece avanzare proposte positive. Il problema è la reale ricaduta di tali misure. Non sarà disincentivato il ricorso al gioco d’azzardo ma saranno colpite le società pubblicitarie e di comunicazione, le testate giornalistiche e redazionali in genere, tutti i network Tv, radio, web, stampa". Secondo Bendinelli "le società di gioco d’azzardo e scommesse ci rimetteranno come vuole far credere il Governo. Come per i paletti sul lavoro anche in questo caso tuttalpiù a ringraziare saranno le realtà sommerse, quelle del lavoro nero e delle scommesse illegali, gestite dalla criminalità".
 
In commissione Affari sociali viene approvata la proposta di parere del relatore Massimo Baroni, M5S. "Espresso un forte apprezzamento per il fatto che l’articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo; evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione; osservato che la disposizione di cui all’articolo 9 si inserisce nell’ambito di un percorso che ha portato all’introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse; ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d’azzardo patologico, come evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza; considerato che il termine 'ludopatia', introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell’articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l’espressione 'disturbo da gioco d’azzardo (Dga)'; auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all’adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l’introduzione di nuove forme di gioco d’azzardo legale", la commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: "valutino le Commissioni di merito l’opportunità di: a) sostituire, al Capo III e all’articolo 9, la parola: 'ludopatia' con le seguenti: 'disturbo da gioco d’azzardo (Dga)'; b) specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell’articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d’azzardo on-line, predisponendo a tal fine un’ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i social media; c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell’articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo debbano essere preceduti dall’avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori; d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d’informatica (Sogei) i dati concernenti l’ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d’azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di valutare l’efficacia di eventuali norme che disciplinano l’orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute; e) prevedere meccanismi per il contenimento dell’inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come Vlt (Video Lottery Terminal), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle Awp (Amusement With Prizes), per il gioco d’azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro 'sporco' da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali".
 

Respinta invece la proposta alternativa di parere contrario dei deputati del Pd De Filippo, Carnevali, Campana, Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani: "Considerato che l’articolo 9 'Divieto di pubblicità giochi e scommesse' pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa; premesso che: dal 1° gennaio il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme i comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche nonché alla sovraimpressione del nome, del marchio, del simbolo dell’attività e del prodotto del soggetto che promuove il gioco d’azzardo o la scommessa; sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari, come evidenziato dalla relazione tecnica del provvedimento, gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore
dei giochi si aggirano complessivamente intorno a 150-200 milioni e che ai fini della stima degli effetti dell’introduzione del divieto totale di pubblicità può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del 'Giocato' per lotterie e giochi numerici possa stabilizzarsi intorno al 5 percento mentre avrebbe effetti maggiori per il gioco on line, circa il 20 percento, escluse le scommesse sportive, mentre per queste ultime la riduzione sarebbe stimata intorno al 5 percento; secondo la medesima relazione tecnica, per il gioco online la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l’unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali ed è presumibile quindi che l’applicazione di tali norme possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale; il divieto introdotto può rappresentare in concreto un mero spot senza di fatto incidere in maniera sostanziale sul fenomeno della dipendenza e delle sue conseguenze; nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all’interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico; la platea dei giocatori si è allargata enormemente e ormai anche giovani, casalinghe e pensionati costituiscono nuove fasce d’utenza da catturare e fidelizzare; l’aumento della platea dei giocatori ha comportato un innalzamento dei costi sanitari, sociali, relazionali e legali del gioco d’azzardo che crescono in misura proporzionale (in mancanza di rilevazioni e ricerche epidemiologiche precise le 'vittime' dirette del gioco d’azzardo, i giocatori patologici, sono stimati nel 2 per cento del totale dei giocatori); sulla base di questa nuova emergenza, la scelta attuale di inserire misure
di contrasto all’azzardo patologico all’interno di un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto portare all’adozione di misure più ampie, come l’anticipo della riduzione delle Awp, la sostituzione per rottamazione delle Awp con le Awpr; il dimezzamento dei punti vendita; la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco; l’innalzamento del sistema dei controlli, l’aumento del Fondo per il contrasto all’azzardo patologico, maggiori funzioni di controllo agli enti locali; l’utilizzo di un documento d’identità per accedere alle apparecchiature di gioco, in modo di assicurare la tracciabilità e rendere effettivo il divieto per i minorenni e non il semplice divieto di pubblicità, visto che già il precedente Governo aveva avviato un percorso per la drastica riduzione degli apparecchi da gioco; per garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori sarebbe opportuno e necessario che l’Intesa raggiunta fra Stato e regioni il 7 settembre 2017 fosse parte integrante del provvedimento in esame".

 

IL RENDICONTO DELLO STATO - Nessuna osservazione sui giochui, invece, nei pareri che le varie commissioni hanno espresso sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2017, che contiene anch'esso alcune stime sui giochi: per quel che concerne le entrate tributarie, l’incremento del dato degli accertamenti tributari è dovuto principalmente ai maggiori accertamenti relativi alle tasse ed imposte sugli affari (+1,7 per cento) ed, in piccola parte, anche alle imposte sul patrimonio e sui redditi, del +0,2 per cento). In riduzione gli introiti per lotto, lotterie ed altre attività di gioco (-2,7 per cento) e per i monopoli (-3,5 per cento).

 

 

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