Dossier legge di Bilancio: ‘Parte del Fondo dipendenze patologiche sarà dedicato alla formazione’
Nei tre volumi del dossier pubblicato alla Camera sulla legge di Bilancio 2026 vi è un focus sull’articolo 91, dedicato alle "Misure in materia di dipendenze patologiche", compresa quella per il gioco patologico, e una sezione che illustra le disposizioni a favore del settore ippico.
Andando con ordine, il volume 2 del dossier, che illustra gli articoli dal 37 al 93, si sofferma sull'articolo 91, dedicato alle Misure in materia di dipendenze patologiche, ricordando che "con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025, dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
Si tratta di un’evoluzione rispetto al precedente assetto normativo, che aveva impostato la gestione del Fondo in modo più tecnico e centrato sulla funzione di osservazione. Ora, l’obiettivo è rendere il sistema più dinamico e operativo, valorizzando la formazione e la diffusione di buone pratiche tra gli operatori, oltre alla creazione di una base informativa più solida per affrontare il fenomeno delle dipendenze in tutte le sue forme, dal gioco d’azzardo alle sostanze stupefacenti.
L’articolo 91 si inserisce in un quadro più ampio che introduce una disciplina organica in materia di dipendenze. Con quella legge è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di 94 milioni di euro annui a partire dal 2025. Le risorse vengono ripartite tra le Regioni sulla base di criteri stabiliti con decreto ministeriale, mentre una parte del Fondo è destinata a specifici interventi nazionali e al rafforzamento dei servizi territoriali. La normativa consente inoltre di utilizzare fino al 30 per cento delle risorse del Fondo per l’assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario nei Servizi pubblici per le dipendenze, in deroga ai limiti di spesa previsti per il Servizio sanitario nazionale.
L’istituzione del nuovo Fondo, come ricorda il dossier, ha comportato la soppressione dell’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo, con il trasferimento dei relativi compiti all’Osservatorio nazionale permanente del Dipartimento politiche antidroga, oggi ridefinito come Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze.
Secondo la relazione tecnica allegata al dossier, l’articolo 91 non comporta effetti finanziari aggiuntivi, poiché le risorse restano invariate rispetto a quelle già stanziate nella legge di bilancio 2025. Ciò significa che l’intervento non mira ad ampliare la dotazione economica, ma a ridefinire la destinazione di una parte delle somme già previste, rendendone più efficiente e articolato l’utilizzo. In prospettiva, la modifica introdotta rafforza l’approccio integrato nella gestione delle dipendenze, ponendo maggiore attenzione alla formazione del personale, alla valutazione dei progetti e alla condivisione dei dati.
Parla di ippica invece l'Articolo 153, relativo a Disposizioni diverse. A illustrarlo nel dettaglio è il volume tre del dossier, ricordando che "il Ministro dell’economia e delle finanze viene autorizzato per l’anno finanziario 2026: ad istituire nuovi capitoli, nell’ambito dei programmi interessati, in relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli; a trasferire, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea (comma 2); ad effettuare le variazioni compensative di bilancio (comma 3, 4 e 5)", aggiungendo che "il comma 13 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004."