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Emilia Romagna, il 2 luglio si vota la legge sul Gap

20 giugno 2013 - 09:06

È fissata per il 2 luglio la discussione nell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna sulla proposta di legge relativa al gioco patologico, approvata dalla Commissione Sanità il 17 giugno. Il testo, presentato da Beppe Pagani (Pd, primo firmatario) e sottoscritto anche dai presidenti dei gruppi di maggioranza: Marco Monari (Pd), Liana Barbati (Idv), Roberto Sconciaforni (Fds) e Gian Guido Naldi (Sel-Verdi), non quantifica le distanze di sale ed apparecchi da gioco dai 'luoghi sensibili', ma rimanda al piano di ricollocazione previsto dalla Legge Balduzzi. Previsti, fra l'altro, un osservatorio regionale sulla ludopatia, un marchio Slot freE-R’ (con un pubblico comunale degli esercizi 'no slot') e contribuiti per i gestori di esercizi che scelgono di non installare apparecchi da gioco, corsi di formazione obbligatori per gli altri esercenti.

Scritto da Fm
Emilia Romagna, il 2 luglio si vota la legge sul Gap

Il provvedimento, muovendo dalla constatazione che “le Regioni allo stato attuale non hanno alcuno spazio di intervento legislativo diretto sulla disciplina delle distanze delle case da gioco rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili: istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto centri socio-ricreativi e sportivi”, dispone contributi per i locali no slot "nel rispetto dei limiti previsti in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue)”.

I gestori delle sale da gioco avranno inoltre l'obbligo di “esporre un test di verifica, predisposto dall’Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza" e di tenere depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza. Infine, nella legge emendata sono previste le funzioni dell’Osservatorio regionale, le sanzioni (da 6 a 10mila euro), e l’obbligo per i gestori di frequentare corsi di formazione predisposti dall’Ausl sui rischi del gioco patologico.
 
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE


TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
 
Art. 1
Finalità
 
1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo.
 
2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.
 
3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”) e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”), e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d’azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:
 
a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 
b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
 
TITOLO II
COMPITI DELLA REGIONE
 
Art. 2
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza dal gioco patologico
 
1. Entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, l’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
 
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
 
b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell’ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” di cui al capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
 
c) l’implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l’orientamento ai servizi;
 
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d’azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell’inserimento del gioco d’azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012;
 
e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d’azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;
 
f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio “Slot freE-R” di cui all’articolo 7.
 
2. Possono essere attivati interventi, in via sperimentale, finalizzati alla formazione e alla presa in carico, rivolti a persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d’azzardo.
 
3. Per l’attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d’azzardo patologico.
 
4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003 e dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

 Art. 3
Contributi
 
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all’articolo 2, nel rispetto delle norme di settore.
 
2. Le forme di premialità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).
 
 Art. 4
Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
 
1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d’azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e patologie correlate.
 
2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
 
3. Nell’ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.
 
4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l’aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all’assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico.
 
 Art. 5
Funzioni di Osservatorio regionale
 
1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
 
2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:
 
a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3;
 
b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
 
c) l’individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell’ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all’articolo 2.
 
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio della funzione di osservatorio regionale.
 
4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
 
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
 
Art. 6
Apertura e esercizio dell’attività
 
1. L’apertura e l’esercizio delle sale da gioco e l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico, sono assoggettati alla presentazione al Comune territorialmente competente della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 
2. Per le localizzazioni delle sale da gioco, anche con riferimento alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012.
 
3. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle Ausl sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
 
4. All’interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell’ambito del piano integrato di cui all’articolo 2.
 
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 giorni.
 
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 5, sono applicate dall’Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all’articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
 
7. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all’articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del piano stesso.
 
8. Il requisito di cui al comma 2 è richiesto alle attività per le quali la Scia è presentata successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 7
Marchio regionale
 
1. È istituito il marchio regionale “Slot freE-R”.
 
2. Il marchio “Slot freE-R” è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
 
3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Slot freE-R”.
 
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 8
Norma finanziaria
 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
 
 Art. 9
Clausola valutativa
 
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presenta legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall’Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 
a) la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;
 
b) gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;
 
c) i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;
 
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione delle procedure previste per l’apertura e l’esercizio delle sale da gioco e l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;
 
e) la diffusione del marchio “Slot freE-R”.
 
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
 
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

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