skin

Gioco: pubblicato il testo del Ddl De Poli per la modifica del Tulps

10 novembre 2022 - 14:51

Comunicato alla presidenza del Senato il testo del Disegno di legge che intende modificare l’articolo 110 del Tulps, prevedendo anche la 'distruzione degli apparecchi' da gioco.

Scritto da Redazione
Antonio-DePoli-980.png

Pubblicato il testo del Disegno di legge firmato dal senatore Antonio De Poli (Udc) intitolato "Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei locali pubblici".

"Negli ultimi anni", si legge nella prima parte del Ddl, con la quale De Poli illustra le motivazioni ai colleghi del Senato, "stiamo assistendo ad un’intensa fase di in­ centivazione e legalizzazione del gioco d’az­zardo. Tutte queste forme di gioco sono am­messe nella maggior parte dei Paesi del mondo: l’indotto economico prodotto è co­ lossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente in­ dustria (una delle maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d’America".

"Anche in Italia il gioco d’azzardo e le scommesse in generale (corse, sport, lotte­ rie) rappresentano un’attività assai praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabil­ mente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica".

Ecco che "a livello collettivo tollerare queste forme di gioco d’azzardo non fa che assecondare la proliferazione di ambienti che instaurano pericolosi legami con una criminalità orga­ nizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che ge­ nera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda dell’usura ge­ stita e controllata dalla criminalità organiz­ zata medesima".

"Pertanto", continua De Poli, "il presente disegno di legge mo­difica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo: – dell’abrogazione delle lettere a) e abis) del comma 6 dell’articolo 110, che at­ tualmente considerano lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot-machine nei locali pubblici; – della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 110, che recita: "L’installazione e l’uso di apparecchi e con­ gegni automatici, semiautomatici ed elettro­ nici da gioco d’azzardo sono vietati nei luo­ ghi pubblici o aperti al pubblico e nei cir­ coli ed associazioni di qualunque specie" ".

"Il presente disegno di legge modifica inol­tre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribui­ sce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in cir­ coli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento di cui al comma 5 dello stesso articolo 110, con riferimento ai quali sono comunque fatte salve le sanzioni penali previste per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle ca­ ratteristiche e alle prescrizioni indicate nel testo unico e nelle relative disposizioni at­ tuative, è punito con la sanzione amministra­ tiva pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio".

"La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consen­ tendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qua­ lunque specie di apparecchi o congegni con­ formi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nello stesso testo unico, corri­ sponde, a fronte delle vincite, premi in de­ naro o di altra specie diversi da quelli am­ messi. Infine, il disegno di legge introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori pre­ visti dalla normativa vigente o non rispon­ denti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti".

Altri articoli su

Articoli correlati