La Stabilità 2017 è legge: ecco le norme sui giochi
Sì finale del Senato alla legge di Stabilità 2017, ecco le disposizioni che prevede per quanto riguarda il gioco.
Nella seduta di mercoledì 7 dicembre, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, sul 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019'. Gli ordini del giorno che erano stati presentati in Aula sono stati preclusi.
Il testo, come noto, è rimasto immutato rispetto a quello sul quale era stata posta (e ottenuta) la fiducia alla Camera. Anche per quanto riguarda le norme sui giochi, che sono relative alla gara per il SuperEnalotto e alla lotteria dello scontrino, oltre ad alcune disposizioni tecniche su scommesse ippica.
GARA SUPERENALOTTO - "Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa; g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica; h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e). 2. Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso ha termine alla scadenza della nuova concessione".
Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004".