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Lazio: elezioni a febbraio, e a gennaio scattano i nuovi obblighi per il gioco

29 settembre 2022 - 16:56

Le elezioni per il nuovo governatore del Lazio, che succederà a Zingaretti, dovrebbero tenersi ai primi di febbraio, entro metà gennaio gli operatori di gioco dovranno adeguarsi alle nuove norme.

Scritto da Fm
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Concluse le elezioni politiche 2022 è già il tempo di pensare a quelle regionali, per lo meno nel Lazio, in seguito all'ingresso in Parlamento di Nicola Zingaretti, suo attuale governatore.

Il conto alla rovescia per la consultazione elettorale non è ancora ufficialmente iniziato ma le regole prevedono che dal momento in cui l'ex segretario del Partito democratico verrà proclamato deputato avrà due mesi di tempo per decidere se restare alla presidenza fino alla conclusione del mandato, quindi fino alla fine di febbraio, o se varcare subito la soglia di Montecitorio.

Al momento, stando a quanto apprende GiocoNews.it sembra che Zingaretti si dimetterà ai primi di novembre e che le Regionali saranno fissate per la prima domenica di febbraio.

Ma c'è anche un'altra scadenza da tenere d'occhio.

In virtù dell'approvazione in consiglio regionale dell'emendamento all'assestamento di bilancio che ha modificato la legge sul gioco, eliminando la retroattività del distanziometro per le sale esistenti, alla metà di gennaio 2023 per gli operatori del territorio scatterà l'obbligo di adeguarsi ad alcune, nuove norme.

Come previsto dall'articolo 11-bis, Disposizioni transitorie, al comma 2, “Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (avvenuta il 16 agosto di quest'anno con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, Ndr), gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), e cioè alle seguenti prescrizioni: “1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 6) interruzione dell’attività degli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 7) fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del r.d. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all’interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto”.

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