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Legge di riordino Piemonte: deciso il contingentamento, attesa per il gioco

24 febbraio 2023 - 12:13

Nella seduta d'Aula di ieri, 23 febbraio, la conferenza dei capigruppo del Consiglio Piemonte ha deciso il contingentamento per la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, attesa per le norme sul gioco.

Scritto da Fm
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Proseguirà la prossima settimana la discussione al consiglio regionale del Piemonte della legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale 2022, come noto, comprende il ritocco della normativa vigente in materia di gioco

 

Su richiesta della Giunta, nella seduta d'Aula di ieri, 23 febbraio, la conferenza dei capigruppo ha deciso il contingentamento per il Ddl.

Nella riunione presieduta da Stefano Allasia, è stato quindi deciso di convocare l’Aula, che ha ripreso i lavori sul punto già ieri pomeriggio, da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, anche in notturna.

Gli emendamenti depositati sul testo sono circa 4mila e 600, di cui un centinaio di maggioranza.

Solo ieri, la Giunta ne ha bocciati circa 400 proposti dalla minoranza, relativi alle norme sulle caccia contenute nel Ddl.

 

LA BOZZA DELLE NORME SUL GIOCO - Nella versione originaria gli articoli dal 21 al 26 dedicati al gioco propongono una serie di modifiche "introdotte a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni, dagli operatori privati e dalle associazioni di categoria sulla legge regionale 19/2021" e che "sono di natura esclusivamente tecnica", come evidenzia il testo pubblicato da GiocoNews.

In particolare, secondo la bozza visionata dalla nostra testata, l'articolo 21 introduce modifiche sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che semplificano la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. d) "facendo chiarezza rispetto ad aspetti ritenuti critici dalle associazioni di categoria (ad es. Confcommercio)" mentre l'articolo successivo "stabilisce definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di 'Istruzione e formazione professionale' (IeFp) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione".

Gli articoli 23 e 24 contengono una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie mentre con il 25 si provvede, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a "colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla legge regionale 19/2021.

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