Legge gioco Liguria, due proposte al vaglio del Consiglio
Il 2021 potrebbe portare il varo della nuova legge sul gioco della Liguria: Pd e Linea condivisa presentano due proposte, ora al vaglio delle commissioni consiliari.
Il "limbo" della normativa sul gioco della Liguria - definito dalla proroga della scadenza delle autorizzazioni in essere ai sensi della legge del 2012 approvata dal consiglio regionale nel 2018 - potrebbe finire quest'anno.
Dopo un lungo silenzio, sono state infatti presentate ben due proposte di legge in materia, che ora inizieranno il loro iter nelle commissioni consiliari competenti.
La prima, a firma dei consiglieri Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna (Pd), si intitola "Modificazioni alla legge regionale 30 aprile 2012 n. 18 'Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo e patologico'" e figura all'Odg della commissione Salute e Sicurezza sociale in calendario per lunedì 8 febbraio.
L’articolo 3 introduce una specifica tipologia di azioni che coinvolgeranno oltre ai soggetti previsti all’articolo 2 le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le forze di polizia, le aziende sanitarie locali in base alle proprie competenze. La Regione Liguria monitorerà il fenomeno con l’istituzione, già prevista all’articolo 4 della legge regionale 18/2012, dell’Osservatorio regionale sul Gap.
L’articolo 4 aggiorna la denominazione dell’Osservatorio che diventa 'Osservatorio regionale sul Dga' e introduce nuove partecipazioni all’osservatorio stesso.
L’articolo 5 inserisce l’art.8 che introduce la norma finanziaria".
Ma non solo. Fra i suoi compiti ci sono anche quelli di: "assicurare la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze; istituire uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco; promuovere la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico; sostenere i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie con particolare riguardo ali'informazione sui sistemi di bloccaggio dei giochi online; svolgere attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le Asl e gli enti locali".
Alla giunta regionale inoltre spetta l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature.
Ma c'è anche il distanziometro. "È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, istituti di credito, esercizi di compravendita oggetti preziosi usati (una lista ampliabile dai Comuni, secondo necessità).
Sono equiparati alla nuova installazione: "il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi; la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto".
La nuova installazione di apparecchi in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta "comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza".