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Legge gioco Puglia, discussione in Consiglio rinviata al 7 maggio

29 aprile 2019 - 10:28

Slitta la discussione della proposta di modifica della legge sul gioco della Puglia, seduta del Consiglio rinviata dal 30 aprile al 7 maggio.

Scritto da Redazione
Legge gioco Puglia, discussione in Consiglio rinviata al 7 maggio

Nuovo slittamento per la discussione della proposta di modifica alla legge della Puglia sul gioco.

La seduta del consiglio regionale che avrebbe dovuto trattarla, programmata per il 30 aprile, è stata infatti rinviata a martedì 7 maggio.

Il 30 aprile saranno passati sei mesi esatti dalla proroga della legge sul gioco decisa  lo scorso ottobre. 

Di seguito, il testo della proposta, a firma dei consiglieri Enzo Colonna, Cosimo Borraccino, Sebastiano Leo e Domenico Santorsola, del gruppo “Noi a Sinistra per la Puglia”, intitolata "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico".

 

LA PROPOSTA DI LEGGE – Questi gli articoli della proposta di legge.
Art. 1
Il primo periodo dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è così riformulato: “Fuori dai casi previsti dall’art. 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette”.
Art. 2
All’art. 7, comma 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo”
Art. 3
All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma 8: “8. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto”
Art. 4
All’art. 7, della Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43, è aggiunto il seguente comma: “Nessun contributo o beneficio economico, comunque denominato e a qualunque titolo richiesto, può essere erogato dalla Regione Puglia in favore di emittenti televisive a diffusione locale e/o regionale che trasmettano, nella loro programmazione, messaggi pubblicitari volti a promuovere la diffusione di giochi che possano sviluppare dipendente”.
 

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