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Legge gioco Sicilia, Corte costituzionale: 'Estinto il processo'

24 marzo 2023 - 17:52

La Corte costituzionale dichiara estinto il processo riguardante la legittimità della legge sul gioco della Sicilia, impugnata dal Consiglio dei ministri nel 2021. Le motivazioni.

Scritto da Fm
© Fred Romero / Wikimedia

© Fred Romero / Wikimedia

Arriva la parola “fine” sulla legittimità della legge sul gioco della Sicilia, impugnata  dal Consiglio dei ministri nel 2021 per la presunta incostituzionalità delle misure in materia di pubblica sicurezza.

A scriverla, dopo l'approvazione di alcune correzioni al testo nell'ambito della Finanziaria licenziata dall'assemblea regionale siciliana nel maggio 2022, con l'equiparazione dei subingressi alle nuove installazioni (e quindi soggetti al distanziometro), è la Corte costituzionale, che ha dichiarato estinto il processo.

Secondo quanto si legge in un'ordinanza della Corte costituzionale appena depositata – di cui riportiamo il testo integrale in allegato - “a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme delibera del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2023, l’Avvocatura dello Stato, in data 27 gennaio 2023, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo le modifiche apportate alla disposizione impugnata conformi alle indicazioni governative e tali da far ritenere superati gli originali rilievi sollevati con l’impugnativa”. Inoltre, “in data 3 febbraio 2023, la Regione Siciliana ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso. Considerato che il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Siciliana n. 18 del 2021, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.; che, previa delibera del Consiglio dei ministri, il ricorrente ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Siciliana; che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l’estinzione del processo. Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per questi motivi la Corte costituzionale dichiara estinto il processo”.

 

 

 

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