Manovra 2026: attesi 6,5 milioni da tasse e imposte sul gioco, i dettagli nei dossier alla Camera

Dopo l'ok al Senato la Camera si prepara all'esame del testo della Legge di Bilancio. Nei documenti redatti dal Servizio Bilancio dello Stato e dal Servizio studi tutte le misure relative al settore del gioco, dal nuovo Win for Italia Team alle misure per l'ippica.
Scritto da Dd

Foto di Palazzo Montecitorio, Aula - Tratta dal sito web Camera per immagini

Sono 6,489 i milioni di euro attesi da tasse e imposte sul gioco nell'ambito della Manovra 2026. A dirlo è uno dei vari dossier presentati alla Camera in previsione dell'approvazione del testo della Legge di Bilancio 2026. 

Come già riportato la Camera si appresta ad affrontare l'esame del testo della Manovra 2026. L'appuntamento, come è noto, è per lunedì 29 dicembre, con votazione finale fissata per il giorno successivo, 30 dicembre, data in cui nella quale il testo licenziato ieri, 23 dicembre, dall'Aula del Senato, diventerà la Legge di Bilancio 2026.

Proprio in previsione del lavoro dei deputati il Servizio di Bilancio dello Stato e il Servizio Studi di Camera e Senato hanno approntato i dossier sulla Legge di Bilancio 2026, esaminandone nel dettaglio i vari punti e i profili finanziati; si tratta di documentazione destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Documenti utili per fare un sunto di tutte le misure previste dalla quarta Manovra del governo Meloni.

QUADRO DI SINTESI DEGLI INTERVENTI – Il Quadro di sintesi degli interventi previsti dalla Manovra spiega che "le misure della legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si collocano in un contesto economico che può essere descritto analizzando l'andamento previsto dei principali indicatori, i cui dati sono stati riportati anche nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) di ottobre 2025".

In generale, spiega il dossier, "secondo i dati riportati nella Nota di variazioni relativa al disegno di legge di bilancio 2026-2028 come modificato dal Senato, la manovra della Prima Sezione implica per il 2026 maggiori entrate per circa 10,5 miliardi (in aumento di 8,1 miliardi rispetto al dato iniziale di manovra, pari a 2,5 miliardi circa), e maggiori spese per circa 9,1 miliardi (in aumento di 1,2 miliardi rispetto al dato iniziale di manovra, pari a circa 7,9 miliardi), da cui deriverebbe un minore saldo netto da finanziare per circa 1,4 miliardi. In relazione alla Seconda Sezione, come modificata dal Senato, essa non registra variazioni di entrate e implica un effetto complessivo in termini di maggiori spese per 5,5 miliardi (in aumento di 6,4 miliardi rispetto al dato iniziale di minori spese per -865 milioni 2026). L'effetto complessivo della manovra, come modificata dal Senato, è pari pertanto a un peggioramento del saldo netto da finanziare per 4,1 miliardi nel 2026."

IL DOSSIER DEL SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – In particolare, per quanto riguarda il settore del gioco, il volume dedicato ai Profili finanziari, ricorda che "Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, al fine di sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato "Win For Italia Team" con montepremi pari al 65 per cento della raccolta. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano. Si rammenta che le quota del 65 per cento è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”. Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate141 (tabella a pag. 153, del citato documento). Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal Spa. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica richiama il contenuto delle norme e precisa che il montepremi dell’istituendo gioco è determinato in misura pari al 65% della 141. Si rammenta che la quota di prelievo erariale al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) 215 raccolta, conformemente a quanto previsto per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la Vita – Win for Life”. Ciò premesso, la norma in esame prevede che una quota residuale, pari al 26,50% della raccolta – quale quota dell’intera raccolta, dedotti il montepremi, l’aggio ai rivenditori e al Concessionario e al netto della quota spettante alle autonomie speciali calcolata sulla raccolta, venga destinata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il finanziamento dei progetti olimpici dell’Italia Team. Sul piano degli effetti finanziari, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione, dalla previsione non vengono stimati effetti negativi a carico del bilancio dello Stato. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato dispongono che, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è introdotto e regolato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato «Win For Italia Team» con montepremi pari al 65 per cento della raccolta. La quota di prelievo erariale derivante dalla raccolta del gioco in argomento, al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, è riassegnata al capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano. La relazione tecnica, afferma che alla norma non vengono ascritti effetti negativi a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che si tratta di un gioco di nuova istituzione".

E chiosa, il Servizio Bilancio dello Stato, affermando che "in proposito, non si hanno osservazioni da formulare".

Relativamente al tema delle dipendenze sempre lo stesso dossier ricorda che "la normativa vigente prevede che, a decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche sia trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze. Le norme modificano l’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, includendo in aggiunta tra le finalizzazioni della quota, pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che la norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio sanitari e progetti in materia di prevenzione, valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati), ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024. 18 In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024, estendendo gli interventi ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che resta ferma la percentuale della quota del Fondo per le dipendenze patologiche oggetto di trasferimento, come anche osservato dalla Rt."

Relativamente all'attività dell'Agenzia dogane e monopoli e dell'Agenzia delle Entrate il dossier sui Profili finanziari illustra le "disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economicofinanziaria", ricordando che la "normativa vigente prevede che se dal monitoraggio dei risultati di gestione effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze emerge un incremento di gettito raccolto collegato al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle convenzioni stipulate con le agenzie fiscali, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze vengono integrati con un provvedimento in corso di gestione, per riconoscere la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi prevista dalla convenzioni con le agenzie fiscali, nel rispetto della neutralità finanziaria rispetto al precedente sistema. La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che le convenzioni con l’Agenzia delle entrate e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, definiscano appositi obiettivi e specifici indicatori per misurare la produttività delle strutture e, in particolare, il recupero di gettito e le minori spese assicurati al bilancio dello Stato attraverso le attività di prevenzione e controllo."

Ricorda infine che "la norma autorizza l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dipendente a decorrere dall'anno 2026, rispettivamente, di un ammontare massimo di 5 milioni e di 3 milioni di euro annui con oneri a carico del bilancio di ciascuna Agenzia (comma 249)."

IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI – Ulteriori dettagli si trovano nel dossier sulla Legge di Bilancio redatto dal Servizio studi di Camera e Senato, che in merito al Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team", spiega che "i commi 151 e 152, inseriti nel corso dell’esame in Senato, introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, indicando l’importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso. In particolare, il comma 151 prevede che il gioco sopra citato sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta e la finalità del gioco è quella di sostenere i progetti olimpici dell’”Italia team” Il testo originario della disposizione come presentato nel corso dell’esame in sede referente, indicava quale finalità la promozione e il rilancio della pratica sportiva. Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”. Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la quota di prelievo erariale (al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 152). Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate (tabella a pag. 153, del citato documento). Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “la disciplina fiscale dei giochi” del tema web “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati. Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal Spa. Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 Articolo 1, Commi 151-152 247 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021".

In merito alle Misure in materia di dipendenze patologiche il dossier riporta che "il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati. Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati. In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti. Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Articolo 1, Comma 422 149 Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025). Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367). In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368). Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra). Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370). Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all'Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371). Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372). E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla Articolo 1, Comma 422 150 dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (comma 373). Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).

Infine, per quanto riguarda le Disposizioni diverse, normate dall'articolo 20, il dossier riporta le "norme aventi carattere gestionale", spiegando che "Il comma 13 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004".